L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione di Consiglio del 30 ottobre 2018; 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la direttiva n.  2002/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  normativo
comune per le reti ed i servizi di  comunicazione  elettronica,  come
modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito Codice); 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera g) del Codice, ai sensi del  quale
«per "autorizzazione generale" si intende  il  regime  giuridico  che
disciplina la  fornitura  di  reti  o  di  servizi  di  comunicazione
elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi  obblighi  specifici
per il settore applicabili a tutti i  tipi  o  a  tipi  specifici  di
servizi e di reti  di  comunicazione  elettronica,  conformemente  al
Codice»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)» e, in  particolare,  il  suo  art.  1,  comma  65,
secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese  di  funzionamento
[...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  [...]  sono
finanziate dal mercato di competenza, per la  parte  non  coperta  da
finanziamento a carico del bilancio dello  Stato,  secondo  modalita'
previste  dalla  normativa  vigente  ed  entita'   di   contribuzione
determinate con propria  deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel
rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate  direttamente
alle medesime Autorita'» nonche' il successivo comma 66, secondo  cui
l'Autorita' ha il potere di adottare le  variazioni  della  misura  e
delle modalita' della contribuzione «nel limite  massimo  del  2  per
mille dei ricavi risultanti dal  bilancio  approvato  precedentemente
alla adozione della delibera»; 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2014» ed in particolare  l'art.  5
il quale inserisce, dopo il comma 2 dell'art.  34  del  Codice  delle
comunicazioni elettroniche: 
    il  comma  2-bis  secondo  cui  «per  la  copertura   dei   costi
amministrativi  complessivamente  sostenuti  per  l'esercizio   delle
funzioni  di  regolazione,  di  vigilanza,  di   composizione   delle
controversie e sanzionatorie  attribuite  dalla  legge  all'Autorita'
nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi
di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'art. 1, commi
65 e 66, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  in  proporzione  ai
ricavi   maturati   dalle    imprese    nelle    attivita'    oggetto
dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso»; 
    il comma 2-ter il quale stabilisce che «Il Ministero, di concerto
con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e  l'Autorita'
pubblicano  annualmente  i  costi  amministrativi  sostenuti  per  le
attivita' di cui al comma  1  e  l'importo  complessivo  dei  diritti
riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle
eventuali differenze tra l'importo  totale  dei  diritti  e  i  costi
amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»; 
  Considerato che il citato comma  2-bis  dell'art.  34  del  Codice,
adottato a seguito dell'avvio da parte della Commissione europea  del
caso EU Pilot 7563/15/CNCT, e' espressamente finalizzato a  superare,
in radice, le gravi problematiche insorte per effetto  della  recente
giurisprudenza amministrativa che, sulla base  di  una  non  corretta
interpretazione  dall'art.  12  della   direttiva   2002/20/CE   c.d.
«autorizzazioni», aveva  ancorato  l'ambito  soggettivo  e  oggettivo
della   contribuzione,   nonche'   la   stessa    base    imponibile,
«all'autorizzazione  generale  per  i  singoli  mercati  oggetto   di
regolamentazione ex ante» cosi' restringendo oltremodo  il  perimetro
della fattispecie impositiva; 
  Considerato che il citato comma 2-bis ha riallineato, con una norma
di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, il  quadro
normativo nazionale a quello europeo; 
  Considerato che il legislatore, in via interpretativa, ha,  dunque,
pienamente avallato l'interpretazione  conforme  al  diritto  UE  del
combinato disposto di cui all'art. 34 del Codice e all'art. 1,  commi
65  e  66,  della  legge  n.  266/2005  -  sostenuta   dall'Autorita'
nell'adozione delle delibere  annuali  sul  contributo  dovuto  dagli
operatori di comunicazione elettronica negli anni 2014, 2015 e 2016 -
secondo la quale, nel settore delle comunicazioni elettroniche: 
    1) i soggetti tenuti alla contribuzione  sono  tutti  i  soggetti
titolari  dell'autorizzazione  generale  alla  fornitura  di  reti  e
servizi di comunicazioni elettroniche; 
    2) i costi finanziabili coincidono  con  tutte  le  attivita'  di
competenza AGCOM ai sensi del Codice; 
    3)  la  base  imponibile  e'  proporzionata  ai  ricavi  maturati
dall'operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di  reti
e servizi di comunicazioni elettroniche; 
  Considerato che l'Autorita' svolge competenze riferite a piu' di un
mercato e che, pertanto, al suo  finanziamento  partecipano  soggetti
operanti in mercati anche diversi; 
  Considerato che, ai sensi della normativa vigente,  alla  copertura
dei costi derivanti dallo  svolgimento  delle  competenze  attribuite
all'Autorita' nel settore postale deve provvedersi con  lo  specifico
contributo di cui all'art.  2,  comma  14,  lettera  b)  del  decreto
legislativo del 22 luglio 1999, n. 261, come modificato  dal  decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 58; 
  Considerato che la stima dei costi amministrativi che  l'Autorita',
per l'anno 2019, dovra' finanziare  attraverso  il  contributo  degli
operatori  per  sostenere  le  attivita'  relative  ai   mercati   di
competenza, ad esclusione di quello postale, e' pari a 70,811 milioni
di euro, di cui 45,267 milioni  di  euro  per  le  attivita'  di  cui
all'art. 34 del Codice  delle  comunicazioni  elettroniche  e  25,544
milioni di euro per le  attivita'  relative  agli  altri  mercati  di
competenza dell'Autorita' (radio-televisione, editoria,  pubblicita',
ecc.); 
  Visto  il  «Rendiconto  ex  art.  34,  comma  2-ter,  del   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 2003 -  Anno  2017»  (di  seguito,  il
rendiconto 2017), adottato con delibera n. 525/18/CONS del 30 ottobre
2018; 
  Considerato che, con riferimento al contributo dovuto  dal  settore
delle   comunicazioni    elettroniche,    le    iniziative    assunte
dall'amministrazione nel campo del recupero dei  contributi  relativi
alle annualita' 2013, 2014, 2015 e 2016 hanno prodotto  nel  2017  un
gettito  di  229   mila   euro,   riferito   alle   spese   sostenute
dall'Autorita', per detto settore, negli anni 2013-2016  che  debbono
essere computati ai fini delle rettifiche al mercato di competenza; 
  Considerato che  a  seguito  della  cancellazione  -  disposta  con
l'approvazione del conto consuntivo 2017 (delibera n. 304/18/CONS)  -
dei residui passivi relativi ad impegni di spesa assunti nel  periodo
2013-2016 per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  regolazione  del
settore delle comunicazioni elettroniche, sono risultate economie  di
spesa pari complessivamente a 911 mila euro, che debbono computati ai
fini delle rettifiche al mercato di competenza; 
  Considerato  che  le  verifiche  dell'efficacia  delle   rettifiche
disposte con la delibera n. 463/16/CONS a valere sull'esercizio  2017
evidenziano un saldo positivo  di  2,371  milioni  di  euro,  che  e'
rimasto nella disponibilita' dell'Autorita' e  che  deve  anche  esso
essere computato ai fini delle rettifiche al mercato di competenza; 
  Considerato che l'insieme dei  soggetti  contemplati  nel  medesimo
art. 34 del Codice ha complessivamente versato - a fronte  dei  costi
amministrativi sostenuti  dall'Autorita'  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui al citato art.  34  del  Codice  -  un'eccedenza  di
importo, per la gestione di competenza 2017, pari a 2,362 milioni  di
euro; 
  Considerato,  pertanto,  che  nell'esercizio  finanziario  2017  e'
registrata un'eccedenza di importo pari,  complessivamente,  a  3,502
milioni di euro, cui  si  debbono  sommare  le  somme  relative  agli
esercizi pregressi per un importo pari a 12,875 milioni di  euro  per
un totale complessivo pari a 16,377 milioni di euro, come  illustrato
nel sopra richiamato rendiconto 2017; 
  Considerato che  il  citato  art.  34,  comma  2-ter,  del  Codice,
stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale
dei diritti riscossi e i costi amministrativi  sostenuti,  risultanti
dai rendiconti annuali previsti nel citato articolo,  sono  apportate
le opportune rettifiche; 
  Tenuto conto dell'esigenza di distribuire su piu' esercizi, in modo
graduale, le conseguenti rettifiche, anche al fine  di  garantire  la
stabilita' nel tempo delle aliquote contributive; 
  Considerato, conseguentemente, che alla sopra  indicata  stima  del
fabbisogno per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 34  del
Codice  vanno  apportate  le  opportune  rettifiche  in   base   alle
risultanze dei documenti  di  rendicontazione  analitica  allo  stato
disponibili, relativi agli anni 2013-2017; 
  Ritenuto, quindi, di dover portare  in  diminuzione  rispetto  alla
stima del fabbisogno  per  l'anno  2019,  per  lo  svolgimento  delle
attivita' elencate al richiamato art. 34, un  importo  pari  a  4,790
milioni di euro, con l'effetto di ridurre a 40,478  milioni  di  euro
l'entita' del fabbisogno da imputare ai costi attribuibili al mercato
dei soggetti di cui al citato art. 34; 
  Ritenuto, altresi', di dover tendere all'equilibrio finanziario per
ogni settore; 
  Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base delle sopraindicate
stime  di   fabbisogno,   la   deliberazione   sulla   misura   della
contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative  modalita'  di
versamento all'Autorita' per l'anno 2019, da sottoporre al Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65
dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006; 
  Considerato che le predette stime di  fabbisogno  differenziate  si
riferiscono, altresi', ad attivita' relative a mercati di  competenza
caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che,  per  l'effetto,
e' necessario stabilire differenti aliquote contributive; 
  Considerato che l'art. 1, comma 66, della citata legge n.  266/2005
individua la base  imponibile  per  il  calcolo  del  contributo  nel
complesso   dei   «Ricavi   risultanti   dal    bilancio    approvato
precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'Autorita'»; 
  Considerato  che,  con  specifico  riferimento  al  settore   delle
comunicazioni elettroniche, il citato comma 2-bis  dell'art.  34  del
Codice aggancia la base imponibile al complesso dei  ricavi  maturati
dall'operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di  reti
e servizi di comunicazioni  elettroniche  ovvero  concessionario  dei
diritti d'uso; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 2425 del codice  civile,  nella
voce A1 del conto economico vengono inseriti tutti i ricavi derivanti
dall'attivita' caratteristica dell'impresa che, nel caso dei  bilanci
degli  operatori  di  comunicazione   elettronica,   corrisponde   al
complesso delle attivita' svolte dall'operatore  in  quanto  soggetto
autorizzato; 
  Considerato che la Corte di giustizia, nella sentenza del 21 luglio
2011, Telefonica (causa C-284/10), ha chiarito  che  un  criterio  di
contribuzione  basato   sui   «ricavi   lordi»   appare   «obiettivo,
trasparente e non  discriminatorio»  e,  oltretutto,  «non  privo  di
relazione con i costi sostenuti dall'autorita' nazionale competente»; 
  Ritenuto, per l'effetto,  che  la  giurisprudenza  della  Corte  di
giustizia e l'art. 5 della citata c.d. legge europea  2014,  avallino
pienamente la scelta operata dall'Autorita', a partire dalla delibera
annuale n. 547/13/CONS relativa al contributo  per  l'anno  2014,  di
prendere a riferimento, quale base di calcolo per  la  determinazione
della base  imponibile  anche  per  il  settore  delle  comunicazioni
elettroniche, la voce A1 del conto economico  risultante  dall'ultimo
bilancio approvato prima dell'adozione della delibera annuale; 
  Considerato  conseguentemente  che,  per  assicurare   il   gettito
complessivo  necessario  a   coprire   i   costi   di   funzionamento
dell'Autorita', l'aliquota contributiva per l'anno 2018 e' fissata: 
    a)  per  i  soggetti  di  cui  all'art.  34  del   Codice   delle
comunicazioni elettroniche, sulla base di un fabbisogno netto stimato
pari a 40,478 milioni di euro, nella misura dell'1,30 per  mille  dei
ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima  dell'adozione
della presente delibera; 
    b) per le imprese operanti nei  restanti  mercati  di  competenza
dell'Autorita', sulla base di un  fabbisogno  netto  stimato  pari  a
23,190 milioni di euro, nella misura dell'1,90 per mille  dei  ricavi
risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima  dell'adozione  della
presente delibera; 
  Ritenuto,  inoltre,  di  confermare  per   l'anno   2019   la   non
assoggettabilita' al contributo dei soggetti il  cui  imponibile  sia
pari o inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di  ragioni  di
economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione
del prelievo, nonche' delle imprese che versano  in  stato  di  crisi
avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette  a
procedure concorsuali e delle imprese  che  hanno  iniziato  la  loro
attivita' nel 2018; 
  Ritenuto  infine  che,  nel  caso  di  rapporti  di   controllo   o
collegamento di cui  all'art.  2359  del  codice  civile,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' debba  versare  un
autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio
bilancio  e  che,  per   agevolare   le   verifiche   di   competenza
dell'Autorita'  sulla  esattezza  della  contribuzione  versata,   la
societa' capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella  propria
dichiarazione  il  contributo  versato  da  ciascuna  delle  predette
societa'; 
  Visti gli atti del procedimento; 
  Udita   la   relazione   illustrativa   del   commissario   Antonio
Martusciello,  relatore  ai  sensi  dell'art.  31   del   regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 34  del  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche e gli altri soggetti esercenti attivita'  che  rientrano
nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorita' per
le  garanzie  nelle  comunicazioni  sono  tenuti  alla  contribuzione
prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nei limiti  e  con  le  modalita'  disciplinate  dalla  presente
delibera. 
  2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera. 
  3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti  il  cui
imponibile   sia    pari    o    inferiore    a    euro    500.000,00
(cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo
attivita'  sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo  soggette   a
procedure concorsuali  e  le  imprese  che  hanno  iniziato  la  loro
attivita' nell'anno 2018.