Art. 2 Misura della contribuzione 1. Per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione e' fissata in misura pari a 1,30 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. 2. Per le imprese operanti nei restanti mercati, la contribuzione e' fissata in misura pari a 1,90 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. 3. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.