Art. 4 
 
                      Dichiarazione telematica 
                   e comunicazione del versamento 
 
  1. Entro il 1° aprile 2019 i  soggetti  tenuti  al  versamento  del
contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  i  dati  anagrafici  ed   economici   richiesti
utilizzando il modello telematico all'uopo predisposto  e  pubblicato
sul  sito   web   dell'Autorita',   dando   contestualmente   notizia
dell'avvenuto versamento. 
  2.  Fermo  restando  l'obbligo   di   comunicazione   dell'avvenuto
versamento in capo a ciascuna societa' contribuente, nei casi di  cui
all'art.  1,  comma  2,  la  societa'  capogruppo,  nel  rendere   la
dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo  dettagliato
il contributo versato da ciascuna societa' tenuta alla contribuzione,
a qualunque  titolo  ad  essa  collegata  o  da  essa  controllata  o
coordinata. 
  3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere  inviata
in via telematica utilizzando esclusivamente il  modello  di  cui  al
precedente comma. 
  4. La mancata o tardiva dichiarazione  nonche'  l'indicazione,  nel
modello  telematico,  di  dati  non  rispondenti  al  vero,  comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.