IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 1, comma 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, ove  si
prevede che il modello unico di dichiarazione e' adottato con decreto
del Presidente della Repubblica; 
  Visto l'art. 6, comma 1, della citata  legge  n.  70/1994,  secondo
cui,  in  attesa  dell'adozione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica di cui all'art. 1, comma 1, citato, il  modello  unico  di
dichiarazione e' adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto il comma 3 del  medesimo  art.  1  della  legge  n.  70/1994,
secondo il quale il Presidente del Consiglio  dei  ministri  dispone,
con  proprio  decreto,  gli  aggiornamenti  del  modello   unico   di
dichiarazione; 
  Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato
art.  6,  comma  1,  della  citata  legge  n.  70  del  1994,  ha,  a
riferimento, gli «obblighi di  dichiarazione,  di  comunicazione,  di
denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle
relative norme di attuazione di cui  alla  tabella  A  allegata  alla
presente legge»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione  digitale»,  che  contiene,  tra   l'altro,   la
disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro  formazione,
gestione,  conservazione   e   trasmissione,   nonche'   alle   firme
elettroniche; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del  pubblico
all'informazione ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo  I  della
Parte IV ove sono conferiti gli obblighi per  la  tracciabilita'  dei
rifiuti, nonche' il Titolo II della medesima Parte IV, relativa  agli
imballaggi e rifiuti di imballaggio; 
  Visto l'art. 220 del citato decreto legislativo  n.  152/2006,  che
prevede l'obbligo di comunicazione da parte del  Consorzio  nazionale
imballaggi - CONAI, con le modalita' previste dalla legge 25  gennaio
1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo degli  imballaggi  per
ciascun materiale e per tipo  di  imballaggio  immesso  sul  mercato,
nonche',  per  ciascun  materiale,  la  quantita'  degli   imballaggi
riutilizzati e dei rifiuti  di  imballaggio  riciclati  e  recuperati
provenienti dal mercato nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di «Attuazione
della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  20  novembre  2008,  n.  188,   di
«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti, che abroga la direttiva 91/157/CEE»; 
  Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  che  reca
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Raee)»; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  333/2011  recante   i   criteri   che
determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere
considerati  rifiuti,  ai  sensi  della  direttiva   2008/98/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  1179/2012  recante  i   criteri   che
determinano quando i rottami di vetro cessano di  essere  considerati
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  715/2013  recante   i   criteri   che
determinano quando i rottami di rame cessano  di  essere  considerati
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Vista la decisione 738/2000/CE concernente un questionario  per  le
relazioni  degli  Stati  membri   sull'attuazione   della   direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 
  Vista la decisione 753/2001/CE relativa  al  questionario  che  gli
Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni  sull'attuazione
della direttiva 2000/53/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
relativa ai veicoli fuori uso; 
  Vista la decisione 270/2005/CE, come modificata  con  decisione  UE
del 19 giugno 2018, n. 896, che stabilisce  le  tabelle  relative  al
sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 
  Vista la  decisione 293/2005/CE  che  istituisce  le  modalita'  di
controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e  di
reimpiego/riciclaggio  fissati   nella   direttiva   2000/53/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso; 
  Vista la decisione 369/2005/CE  che  stabilisce  le  modalita'  per
sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e
definisce i formati per la presentazione dei dati relativi ai rifiuti
di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  ai  sensi   della
direttiva 2012/19/CE; 
  Vista la decisione 851/2009/CE che istituisce  un  questionario  ai
fini dell'attivita' di rendicontazione degli Stati membri  in  merito
all'attuazione della direttiva 2006/66/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di  pile  e
accumulatori; 
  Vista la decisione 753/2011/CE che istituisce regole e modalita' di
calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi  di  cui  all'art.
11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse  naturali»,   che   ha
introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di  rifiuti
speciali per talune attivita' economiche; 
  Visto l'art.  9-bis  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  la   crescita   economica   nel
Mezzogiorno»,  che  introduce  disposizioni   di   attuazione   della
direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
29 aprile 2015, che modifica la  direttiva  94/62/CE  concernente  la
riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre  2017   recante   «Approvazione   del   modello   unico   di
dichiarazione ambientale per l'anno 2018»; 
  Considerata la necessita' di adottare, per l'anno  2019,  un  nuovo
modello di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di  quello
vigente, come richiesto dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, cosi' da poter acquisire i  dati  relativi
ai rifiuti da tutte le categorie di operatori,  in  attuazione  della
piu' recente normativa europea; 
  Sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, l'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione
ambientale, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della
salute, il  Ministero  dell'interno,  nonche'  Unioncamere  -  Unione
italiana  delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del  28  dicembre  2017  e'
integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni  allegati  al
presente decreto. 
  2. Il modello di cui al presente decreto sara'  utilizzato  per  le
dichiarazioni da presentare entro il  30  aprile  di  ogni  anno  con
riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70. 
  3. L'accesso alle  informazioni  contenute  nel  modello  unico  di
dichiarazione ambientale e' disciplinato dal decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 195. 
 
    Roma, 24 dicembre 2018 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Conte           

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