Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13
febbraio  2019,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». 
  La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto
di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale
nominale sottoscritto.