Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente provvedimento stabilisce le modalita'  e  i  termini
per   la   comunicazione   all'IVASS   delle    informazioni    sulle
partecipazioni e gli stretti legami ai  sensi  dell'art.  109,  comma
4-sexies del codice e dell'art. 105 del regolamento IVASS n. 40 del 2
agosto 2018, relative agli intermediari gia'  iscritti  nel  registro
alla data del 1° ottobre  2018,  in  conformita'  a  quanto  disposto
dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. 
  2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate: 
    a) dagli intermediari  iscritti  nelle  sezioni  A,  B  e  D  del
registro, con riferimento  alla  propria  posizione  e  a  quella  di
ciascuno degli intermediari iscritti nella sezione E del registro  di
cui si avvalgono alla data del 1° ottobre  2018  e  con  i  quali  il
rapporto e' ancora in essere alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente provvedimento; 
    b) dagli intermediari di altri stati membri iscritti  nell'elenco
annesso al registro, limitatamente alla posizione di  ciascuno  degli
intermediari  iscritti  nella  sezione  E  del  registro  di  cui  si
avvalgono alla data del 1° ottobre 2018 e con i quali il rapporto  e'
ancora in  essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento; 
    c) dalle imprese di assicurazione, per  ciascuno  dei  produttori
diretti iscritti nella sezione  C  del  registro  alla  data  del  1°
ottobre 2018 e con i quali il rapporto e' ancora in essere alla  data
di entrata in vigore del presente provvedimento.