IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la  Conferenza  Stato-Regioni  (di  seguito,  Conferenza
Stato-Regioni) l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente a favore delle regioni e  delle  province
autonome; 
  Viste le disposizioni di  cui  all'art.  1,  comma  3  del  decreto
legislativo 19 novembre 2010, n. 252, e della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, art. 2, comma 109, le quali prevedono rispettivamente che per
le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri  per  l'assistenza
sanitaria ai detenuti e agli internati  negli  istituti  penitenziari
sono a carico dei rispettivi Fondi  sanitari  provinciali  e  che  le
quote spettanti sono comunque rese indisponibili; 
  Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n.  211,  convertito,  con
legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare il comma  7  dell'art.
3-ter, recante «Disposizioni  per  il  definitivo  superamento  degli
Ospedali psichiatrici giudiziari»,  che  autorizza,  a  valere  sulla
dotazione del Fondo sanitario nazionale, la spesa nel limite  massimo
di 38.000.000 di euro, per l'anno 2012, e di  55.000.000  di  euro  a
decorrere dal 2013, al fine di concorrere alla copertura degli  oneri
di  parte  corrente  derivanti  dal  completamento  del  processo  di
superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), tra i quali
l'assunzione di personale qualificato da dedicare al  recupero  e  al
reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali,
in deroga alle disposizioni vigenti relative  al  contenimento  della
spesa; 
  Visto il decreto-legge del 31 marzo 2014, n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge del 30 maggio 2014, n. 81, che ha  fissato
al  31  marzo  2015  il  termine  della   chiusura   degli   Ospedali
psichiatrici giudiziari (OPG); 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),
ed in particolare l'art.  1,  comma  562,  il  quale  dispone  che  a
decorrere  dall'anno  2015  il  riparto  dell'importo  destinato   al
finanziamento degli oneri  previsti  per  il  definitivo  superamento
degli Ospedali psichiatrici giudiziari, di cui  al  decreto-legge  n.
211 del 2011 sopra citato, deve tenere conto di  eventuali  modifiche
dei  relativi   criteri   condivisi   nell'ambito   del   tavolo   di
consultazione permanente sulla sanita'  penitenziaria,  istituito  ai
sensi dell'Allegato A del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 1° aprile 2008; 
  Visto l'art. 1, comma 827 della legge  27  dicembre  2017,  n.  205
(legge di bilancio per l'anno 2018)  che  riduce  di  1.124.767  euro
annui, a decorrere dall'anno 2018, l'autorizzazione di spesa  per  la
componente del finanziamento di cui al citato art. 3-ter, comma 7 del
decreto-legge n. 211 del 2011. Tale  riduzione,  corrispondente  alla
componente  del  finanziamento  relativa  al  superamento  degli  OPG
destinata alla Regione Friuli-Venezia Giulia,  e'  stata  operata  in
seguito alle modificazioni  relative  alle  quote  di  gettito  delle
entrate tributarie erariali ad essa spettanti, apportate allo statuto
speciale della medesima regione, di cui alla legge costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1; 
  Vista  la  propria  delibera  n.  72  adottata  in  data   odierna,
concernente il riparto tra le regioni e le  province  autonome  delle
disponibilita' del Fondo sanitario nazionale relative all'anno  2018,
che ha destinato la somma di euro  53.875.233  per  il  finanziamento
degli oneri derivanti dal completamento del processo  di  superamento
degli Ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con  nota n.
11161-P del 27 novembre 2018, di riparto tra le regioni e le Province
autonome di Trento e  Bolzano  della  somma  di  53.875.233  euro  da
destinare per l'anno 2018 al finanziamento degli oneri connessi  alla
chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari  e  al  trasferimento
dei pazienti ivi internati nelle strutture territoriali gestite dalle
regioni e dalle province autonome nell'ambito dei rispettivi  servizi
sanitari regionali e provinciali; 
  Considerato che la proposta del Ministro della salute tiene  conto,
secondo quanto previsto al citato art. 1, comma 562  della  legge  n.
190 del 2014, del criterio di riparto condiviso in data 13  settembre
2017  dal  tavolo   di   consultazione   permanente   sulla   sanita'
penitenziaria sopra indicato, e che pertanto  la  ripartizione  tiene
conto unicamente della popolazione maggiorenne residente in  ciascuna
regione o provincia autonoma alla data  del  1°  gennaio  2018  (dati
ISTAT); 
  Considerato che il trasferimento delle sopra indicate risorse  alle
regioni a statuto speciale  e'  subordinato  al  trasferimento  delle
funzioni in materia di medicina penitenziaria, comprensive  nel  caso
specifico del superamento degli OPG, con le  modalita'  previste  dai
rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione, cosi'  come
stabilito dall'art. 8 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 1° aprile 2008; 
  Considerato che le richiamate funzioni risultano  gia'  trasferite,
ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 18 luglio 2011,
n. 140 per la Regione Sardegna, ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 per la Regione Valle d'Aosta e ai
sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 per la Regione
Siciliana; 
  Considerato che per quanto riguarda le Province autonome di  Trento
e Bolzano la quota spettante viene resa indisponibile e che gli oneri
sono posti a carico dei rispettivi  Fondi  sanitari  provinciali,  in
applicazione del gia' citato art. 2, comma 109 della legge n. 191 del
2009, nonche' del gia' citato art. 1, comma 3 del decreto legislativo
19 novembre 2010, n. 252; 
  Considerato  che  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  provvede  al
proprio finanziamento, come gia' indicato; 
  Considerato, infine che la proposta  subordina  l'erogazione  delle
risorse  all'adozione,  ai  sensi   del   citato   art.   3-ter   del
decreto-legge n. 211 del 2011, del decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati e a cui
le  regioni  sono  chiamate  a  dare  attuazione   a   valere   sulle
disponibilita' per gli anni 2012 e 2013,  per  il  completamento  del
processo  di  superamento  degli  Ospedali  psichiatrici  giudiziari,
comprensivi delle eventuali  richieste  di  assunzione  di  personale
qualificato in deroga alla normativa vigente; 
  Vista l'intesa sancita, sulla ripartizione in  esame,  in  sede  di
Conferenza unificata nella seduta del 22 novembre 2018 (rep. atti  n.
129/CU); 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62,  art.
3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 2012); 
  Vista  la  nota  del  28  novembre  2018,  n.  6013-P,  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base della presente delibera; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. A valere sulle  disponibilita'  a  carico  del  Fondo  sanitario
nazionale  2018,  l'importo  di   euro   53.875.233,   destinato   al
finanziamento degli oneri  connessi  al  superamento  degli  Ospedali
psichiatrici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  3-ter,  comma  7  del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n.  211,  convertito,  con  legge  17
febbraio 2012, n. 9, e' ripartito  tra  le  regioni  e  le  Provincie
autonome di Trento e Bolzano, come riportato nella  tabella  allegata
che costituisce parte integrante della presente delibera. 
  2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui  al  punto  1,
viene assegnata  alle  regioni  a  statuto  ordinario,  nonche'  alla
Regione Sardegna, alla Regione Valle d'Aosta e alla Regione Siciliana
la somma di euro 52.929.008, ripartita tra le medesime secondo quanto
indicato nella citata tabella allegata alla presente delibera. 
  3. Nell'ambito della ripartizione di cui al  punto  1,  la  Regione
Friuli-Venezia Giulia  provvede  al  proprio  finanziamento  come  da
normativa vigente  indicata  in  premessa.  Le  quote  relative  alle
Province autonome di Trento e di  Bolzano,  pari  rispettivamente  ad
euro  482.863  ed  euro  463.362,  restano  indisponibili  ai   sensi
dell'art. 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009, nonche' dell'art.
1, comma 3 del decreto legislativo n. 252  del  2010,  come  altresi'
richiamati in premessa. 
 
    Roma, 28 novembre 2018 
 
                                             Il vice Presidente: Tria 
Il segretario: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2019 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
92