IL CONSIGLIO 
               dell'Autorita' nazionale anticorruzione 
 
  Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,
che dispone la  soppressione  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e  le
funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione
e per la valutazione e  la  trasparenza,  ridenominata  dalla  stessa
normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.); 
  Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n.  90/2014,  il  quale
dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e  5,  il
Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di  competenza,
per la parte non coperta dal  finanziamento  a  carico  del  bilancio
dello Stato; 
  Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.  50,  che  lascia  invariato  il  sistema   di   autofinanziamento
dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre  2005,
n. 266 ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi  al
proprio funzionamento  di  cui  al  comma  65  determina  annualmente
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici
e  privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  nonche'  le  relative
modalita' di riscossione, ...»; 
  Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
che prevede la  restituzione  delle  somme  trasferite  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato  nel  triennio  2010-2012  ai
sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e,
in particolare, la restituzione  di  14,7  milioni  di  euro,  in  10
annualita' costanti a partire dal 2015; 
  Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge  n. 90/2014,  il  quale
dispone che «Le somme versate a titolo di  pagamento  delle  sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  5   lett.   b),   restano   nella
disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»; 
  Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n.  50/2016  in
base  al  quale  entro  quindici  giorni  dalla  pronuncia  del  lodo
arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli  arbitri
e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille  del  valore
della controversia arbitrale; 
  Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente  dell'A.N.AC.
ai sensi dell'art.  19,  comma  3  del  decreto-legge  n.  90/2014  e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°
febbraio 2016 che contempla, tra l'altro, la prevista riduzione delle
spese di funzionamento in misura non inferiore al 20 per cento; 
  Vista la legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,  di  conversione  del
decreto-legge n. 193/2016, art. 7-ter, la quale prevede che «...  non
trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e
di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  per
l'Autorita' nazionale anticorruzione, il vincolo di  riduzione  delle
spese di funzionamento di cui all'art. 19, comma 3, lettera  c),  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»; 
  Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno  2017,  n.  96,  cosi'
come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a),  b)  e  c)  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
settembre 2017 che ha reso esecutiva  la  delibera  n.  359  adottata
dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno  2017
e per gli anni successivi dal  pagamento  del  contributo  in  favore
dell'A.N.AC., dovuto dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  operatori
economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati
nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017; 
  Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018
con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal  contributo
di cui alla delibera n. 359/2017; 
  Vista la nota prot. 98485 del 29 novembre 2018 con la quale  si  e'
provveduto a trasmettere al Presidente del consiglio dei ministri  la
precitata delibera 1078 del 21 novembre 2018 per l'approvazione; 
  Vista la richiesta dell'Ufficio  legislativo  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale  del  30  novembre
2017 con la quale si chiede di valutare la possibilita'  di  esentare
tutte  le  procedure  di  affidamento  alle  quali  si   applica   il
regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto  legislativo  n.
50/2016; 
  Visto il parere n. 1119 dell'11 maggio 2017 reso dal  Consiglio  di
Stato sullo schema di regolamento del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale recante le direttive  generali  per
la disciplina delle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione
del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7,
del decreto legislativo n. 50/2016 nel quale lo  stesso  ha  espresso
perplessita' «.... con riguardo al pagamento del contributo a  carico
delle imprese straniere connesso con il sistema di  finanziamento  di
cui all'art.  1,  comma  67,  della  legge  n.  266/2005,  richiamato
dall'art. 213, comma 12, del codice»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale 2 novembre  2017,  n.  192,  «Regolamento
recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta
del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi  all'estero,
ai sensi dell'art. 1, comma 7,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50»; 
  Visti gli articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 50/2016  che,
nel prevedere  l'istituzione  dell'Albo  nazionale  obbligatorio  dei
componenti  delle  commissioni  giudicatrici   nelle   procedure   di
affidamento dei contratti, assegna all'A.N.AC. il compito di gestirlo
e aggiornarlo; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 12 febbraio 2018 che, tra l'altro, individua i soggetti tenuti al
pagamento di una tariffa di € 168,00 per l'iscrizione all'albo; 
  Visto il disegno di legge A.C.  n.  1334  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021» e, in particolare, lo stato di  previsione  della
spesa del Ministero dell'economia e  delle  finanze  da  cui  risulta
(cap.  2116)  che  all'A.N.AC.  venga  assegnata  la   somma   di   €
4.268.826,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; 
  Ritenuta la necessita' di coprire, per  l'anno  2019,  i  costi  di
funzionamento dell'A.N.AC., per la parte non finanziata dal  bilancio
dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza  nel  rispetto
comunque  del  limite  massimo  dello  0,4  per  cento   del   valore
complessivo del mercato stesso  cosi'  come  previsto,  dall'art.  1,
comma 67, della legge n. 266/2005; 
  Considerato che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 dispone
che le deliberazioni con  le  quali  sono  fissati  i  termini  e  le
modalita' di versamento sono sottoposte al Presidente  del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento
e  che,  decorso  tale  termine  senza  che  siano  state   formulate
osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1.  Sono  obbligati  alla  contribuzione  a  favore   dell'A.N.AC.,
nell'entita' e con le modalita' previste dal presente  provvedimento,
i seguenti soggetti pubblici e privati: 
    a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o),
del decreto legislativo n. 50/2016; 
  b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p),
del decreto  legislativo  n.  50/2016  che  intendano  partecipare  a
procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui  alla
lettera sub a); 
  c) le societa' organismo di attestazione di  cui  all'art.  84  del
decreto legislativo n. 50/2016. 
  2.  Sono  esentati  dall'obbligo  di  contribuzione   le   stazioni
appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di: 
    a)  affidamento  di  lavori,  servizi   e   forniture   espletati
nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017 cosi' come individuate con le delibere
dell'A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018; 
    b) affidamento alle quali si applica  il  decreto  del  Ministero
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  del  2
novembre 2017, n. 192. 
  3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi  di
cui al comma 2, il  responsabile  del  procedimento  dovra'  inviare,
esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it
entro i quindici giorni solari successivi  alla  pubblicazione  della
procedura   nelle   forme   previste,   la   richiesta,   debitamente
sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando  il
modello  reso  disponibile   sul   sito   dell'A.N.AC.   I   soggetti
attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando,  nella  lettera
di invito o nella richiesta di offerta comunque  formulata  l'esonero
dal contributo per gli operatori economici partecipanti.