Art. 4 
 
              Riscossione coattiva e interessi di mora 
 
  1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte  dei  soggetti
di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e  c),  secondo  le  modalita'
previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura
di riscossione coattiva, mediante  ruolo,  delle  somme  non  versate
sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le  maggiori
somme ai sensi della normativa vigente. 
  2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici  giorni
dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art.  209,  comma  12,
del decreto legislativo n. 50/2016, comporta l'avvio della  procedura
di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante  ruolo,  delle
somme non versate sulle quali saranno dovute,  oltre  agli  interessi
legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.