Art. 3 
 
 
Proroga dei termini per i versamenti IVA e le comunicazioni dei  dati
  per i soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante  l'uso
  di interfacce elettroniche. 
 
  1.  Per  i  soggetti  passivi  che  facilitano  tramite  l'uso   di
un'interfaccia  elettronica  le  vendite  a  distanza   di   telefoni
cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop,  i  termini  per  il
versamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  dovuta   ai   sensi
dell'art. 11-bis, commi da 11 a 15,  del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, da effettuarsi entro il 16 aprile 2019,  sono  prorogati
al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento  mensile
a titolo di interesse corrispettivo. 
  2. I soggetti di cui  al  comma  1  trasmettono  all'Agenzia  delle
entrate  i  dati  di  cui  all'art.  1,  comma  3-bis,  del   decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativi alle operazioni dei  mesi
di marzo e aprile 2019 entro il 31 maggio 2019. 
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
     Roma, 27 febbraio 2019 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte            
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Tria            

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2019, n. 502