Art. 3 Proroga dei termini per i versamenti IVA e le comunicazioni dei dati per i soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l'uso di interfacce elettroniche. 1. Per i soggetti passivi che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta ai sensi dell'art. 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, da effettuarsi entro il 16 aprile 2019, sono prorogati al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo. 2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativi alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019 entro il 31 maggio 2019. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2019 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2019, n. 502