Art. 7 Modifiche ai decreti ministeriali 23 marzo e 28 dicembre 2018 1. All'art. 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche: sono eliminate le parole «presenti nelle banche dati diverse da quelle disponibili presso l'anagrafe tributaria o le agenzie fiscali» e sono aggiunte le seguenti «diverse da quelle fiscali, di seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia delle entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell'IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES, comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate, comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate». 2. All'art. 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018, sono apportate le seguenti modifiche: sono eliminate le parole «presenti nelle banche dati diverse da quelle disponibili presso l'anagrafe tributaria o le agenzie fiscali» e sono aggiunte le seguenti «diverse da quelle fiscali, di seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia delle entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell'IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES, comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate, comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate».