IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale tra   Agenzia    e    titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione C.I.P.E. del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determinazione n. 30/2018 del 10 gennaio 2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  19  del  24
gennaio 2018, relativa alla classificazione del medicinale  MAVENCLAD
(cladribina) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8  novembre  2012,
n.  189  di  medicinali  per  uso  umano  approvati   con   procedura
centralizzata; 
  Vista la domanda presentata in data  16/10/2017  con  la  quale  la
societa' Merck Serono Europe Limited ha chiesto la  riclassificazione
delle  confezioni  con   A.I.C.   n.   045615010/E,   045615022/E   e
045615046/E; 
  Visti   i   pareri   espressi    dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nelle sedute del 17 gennaio 2018 e dell'11 giugno
2018; 
  Vista la decisione della Commissione europea del 9 luglio 2018  che
ha  trasferito  la  titolarita'  del  medicinale  «Mavenclad»   dalla
Societa' Merck Serono Europe Limited alla Societa' Merck Europe B.V.,
Gustav Mahlerplein 102 - 1082 MA Amsterdam - Paesi Bassi; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 29 gennaio 2019; 
  Vista la deliberazione n. 7 in data 27 febbraio 2019 del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale. 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  MAVENCLAD  (cladribina)  nelle   confezioni   sotto
indicate e' classificato come segue: 
    indicazioni terapeutiche autorizzate: «Mavenclad» e' indicato per
il  trattamento  di  pazienti  adulti  con  sclerosi  multipla   (SM)
recidivante  ad  elevata  attivita',  definita   da   caratteristiche
cliniche o di diagnostica per immagini; 
    indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:  «Mavenclad»
e' indicato per il  trattamento  dei  pazienti  adulti  con  sclerosi
multipla recidivante remittente  ad  elevata  attivita',  secondo  le
seguenti caratteristiche cliniche o di diagnostica per immagini: 
      pazienti con 1 recidiva nell'anno precedente e almeno 1 lesione
Gd+ in T1 o 9 o piu' lesioni in T2 durante la terapia con altri DMD; 
      pazienti  con  2  o  piu'  recidive  nell'anno  precedente,  in
trattamento con DMD o meno. 
  Confezioni: 
    10 mg - compressa - uso orale - blister (AL/AL) - 1  compressa  -
A.I.C. n. 045615010/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 2.126,00; 
      prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 3.508,75; 
    10 mg - compressa - uso orale - blister (AL/AL) - 4  compresse  -
A.I.C. n. 045615022/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 8.504,00; 
      prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 14.035,00; 
    10 mg - compressa - uso orale - blister (AL/AL) - 6 compresse; 
      A.I.C. n. 045615046/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 12.756,00; 
      prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 21.052,50. 
  Sconto  obbligatorio  complessivo,  sul  prezzo   ex   factory   da
praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale,
ivi comprese le  strutture  private  accreditate  sanitarie  come  da
condizioni negoziali. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.