IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
 
                           di concerto con 
 
 
  IL CAPO DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 
   del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 
 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 2 della legge n. 196 del  2009
il quale prevede che, per amministrazioni pubbliche si intendono  gli
enti e i soggetti indicati a fini statistici  nell'elenco  pubblicato
annualmente  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla  base
delle definizioni  di  cui  agli  specifici  regolamenti  dell'Unione
europea,  nonche'  le  autorita'   indipendenti   e,   comunque,   le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
  Visti i commi da 971 a 977 dell'art. 1 della legge del 30  dicembre
2018, n. 145,  che  disciplinano  le  modalita'  del  concorso  delle
universita' pubbliche al raggiungimento degli  obiettivi  di  finanza
pubblica per il periodo 2019-2025; 
  Visto in particolare il comma 971 dell'art. 1 della  legge  del  30
dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che le universita' pubbliche,
considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concorrono  alla  realizzazione
degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  per  il  periodo  2019-2025,
garantendo che il fabbisogno  finanziario  da  esse  complessivamente
generato in ciascun anno, al netto delle riscossioni e dei  pagamenti
sostenuti per investimenti e ricerca, non sia superiore al fabbisogno
realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso  di  crescita
del PIL reale stabilito dalla nota di aggiornamento del documento  di
economia e finanza, di cui all'art. 10-bis della  legge  31  dicembre
2009, n. 196; 
  Visti i commi 972 e 973, del richiamato art. 1 della legge  del  30
dicembre 2018,  n.  145,  recanti  disposizioni  transitorie  per  la
programmazione del fabbisogno finanziario delle universita' pubbliche
degli  anni  2019  e   2020,   con   particolare   riferimento   alla
determinazione  del  fabbisogno  programmato  ed  alle  modalita'  di
calcolo del fabbisogno realizzato; 
  Visto il comma 974 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2018, n.
145, il quale  prevede  che  con  successivo  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono  definite  le
modalita' tecniche di attuazione dei commi da 971 a 973; 
  Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 196  del  2009,  il  quale
prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti
di previdenza, trasmettono quotidianamente  alla  banca  dati  SIOPE,
tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti  tutti  gli
incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi  su
tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi
di tesoreria e di cassa e gli uffici postali  che  svolgono  analoghi
servizi non possono accettare disposizioni di pagamento  prive  della
codificazione uniforme; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  5
settembre  2017  che  ha  adeguato  la  codificazione   SIOPE   delle
Universita' al piano dei conti finanziario  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132; 
  Visto l'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
che ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE  in  SIOPE+,  al
fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei  debiti
commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione
delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive
registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva,  di
seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
maggio 2018 e,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,  lettera  i),
concernente l'estensione di SIOPE+ alle universita', a decorrere  dal
1° gennaio 2019; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  «Norma  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art.  5,
comma 1, lettera b), primo periodo e l'art. 5, comma 4, lettera a); 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18,  "Introduzione
di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del
bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a  norma
dell'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo e l'art. 5, comma  4,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, 16 gennaio 2014, n. 21, che  disciplina  la  classificazione
della spesa delle universita' per missioni e programmi; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del richiamato  decreto  n.
21 del 2014, il quale prevede le missioni ed i programmi, completi di
codice  COFOG  di  II  livello,  di  competenza   delle   universita'
pubbliche; 
  Ritenuto necessario disciplinare in modo puntuale le  modalita'  di
determinazione del fabbisogno programmato e le modalita' di calcolo e
di monitoraggio del fabbisogno realizzato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Determinazione del fabbisogno finanziario programmato 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 971, della  legge  del  30  dicembre
2018, n. 145, per il periodo  2019-2025,  il  fabbisogno  programmato
delle universita' pubbliche e' calcolato incrementando il  fabbisogno
realizzato al  31  dicembre  dell'anno  precedente,  al  netto  delle
riscossioni e dei pagamenti sostenuti per investimenti e ricerca, del
tasso di crescita del prodotto interno lordo  (PIL)  reale  stabilito
dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza
di cui all'art. 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tasso
di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale di cui al  periodo
precedente e' desunto, in ciascun  anno,  dal  quadro  macroeconomico
tendenziale. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 972, della  legge  del  30  dicembre
2018, n. 145, per  il  solo  anno  2019,  il  fabbisogno  finanziario
programmato delle universita' pubbliche e' determinato dal  Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   incrementando   il   fabbisogno
programmato per l'anno 2018, al netto della media dei  pagamenti  per
investimenti del triennio 2016-2018, del tasso di  crescita  del  PIL
reale, cosi' come definito dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma  1.
I dati dei pagamenti per investimenti di cui  al  periodo  precedente
sono  desunti  dalla  banca  dati  SIOPE,  utilizzando  i   pagamenti
cumulati, a tutto il mese di dicembre di ciascun anno, contabilizzati
dalle universita' pubbliche nel macro aggregato  «Investimenti  fissi
lordi», cosi' come dettagliato dai codici  gestionali  SIOPE  di  cui
all'allegato 1. 
  3. Ai sensi dell'art. 1, comma 973, della  legge  del  30  dicembre
2018, n. 145, per l'anno 2020, il fabbisogno finanziario  programmato
del  sistema  universitario  statale  e'  determinato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, incrementando il fabbisogno realizzato
nell'anno  2019,  al  netto  della  differenza  tra  la  media  delle
riscossioni e dei pagamenti per ricerca del triennio  2017-2019,  del
tasso di crescita del PIL  reale,  cosi'  come  definito  dall'ultimo
periodo dell'art. 1, comma 1. I dati sulle riscossioni per ricerca di
cui al periodo  precedente  sono  desunti  dalla  banca  dati  SIOPE,
utilizzando le riscossioni cumulate, a tutto il mese di  dicembre  di
ciascun anno, contabilizzate dalle universita'  pubbliche  nel  macro
aggregato «Contributi agli investimenti», cosi' come dettagliato  dai
codici gestionali SIOPE di cui all'allegato 2. I dati  sui  pagamenti
per ricerca, riferiti al  triennio  2017-2019,  sono  comunicati  dal
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - entro il 31 gennaio 2020.  Al  fine
di acquisire  le  informazioni  di  cui  al  periodo  precedente,  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  richiede
alle universita'  pubbliche  apposita  certificazione  dei  pagamenti
effettuati   per   spese   direttamente   imputabili    all'attivita'
progettuale degli Atenei, cosi' come definita al successivo comma. 
  4. Per attivita' progettuale degli Atenei si intendono i progetti e
le commesse di ricerca svolte dalle universita' pubbliche su incarico
o  interesse  di  un  committente.  Tali  attivita'  possono   essere
effettuate sulla base di contratti e/o convenzioni aventi natura  sia
sinallagmatica, e  quindi  potenzialmente  rientranti  nell'attivita'
commerciale, sia senza sinallagma  e  quindi  normalmente  rientranti
nell'attivita' istituzionale; sono incluse tra tali  attivita'  anche
quelle derivanti dall'utilizzo dei margini  di  progetti  e  commesse
purche' destinate ad attivita' di ricerca.  Al  contrario,  le  spese
imputate su iniziative progettuali non finanziate da soggetti esterni
agli Atenei, ivi  comprese  quelle  finanziate  attraverso  reimpiego
degli eventuali utili degli  esercizi  precedenti,  rientrano  tra  i
prelevamenti validi ai fini del calcolo del fabbisogno.