IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa norma,  tra
cui quella di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, relativa alla
promozione  di  progetti  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione   di
rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema
produttivo, anche  tramite  il  consolidamento  dei  centri  e  delle
strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
  Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.
83 del 2012, che prevede che il Fondo  per  la  crescita  sostenibile
puo' operare anche attraverso le due distinte  contabilita'  speciali
gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione  di
finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per  gli  interventi,
anche di natura non  rotativa,  cofinanziati  dall'Unione  europea  o
dalle regioni, e che per  ciascuna  delle  finalita'  del  Fondo  sia
istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso; 
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,
rubricato  «Grandi  progetti  di  ricerca  e  innovazione  e  appalti
precommerciali»  con  il  quale   si   definisce,   in   particolare,
l'attuazione delle attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo  di
un servizio o di un prodotto innovativo in grado  di  soddisfare  una
domanda espressa da pubbliche amministrazioni, nonche' di servizi  di
ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato  volte
a rispondere a una domanda pubblica; 
  Visto l'art. 19 del decreto-legge n. 83 del 2012 con  il  quale  e'
istituita l'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Visto l'art. 14-bis del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
che individua l'Agenzia per l'Italia digitale quale soggetto preposto
«alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana, in
coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea»  e
che ne definisce le funzioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del comma
3 del richiamato art.  23  del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  le
priorita', le forme e le  intensita'  massime  di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in  particolare,
l'art. 3, comma 2, lettera a), del predetto decreto ministeriale, ove
e' previsto  che  il  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  sostiene
interventi diretti alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione  di  rilevanza   strategica   per   il   rilancio   della
competitivita'   del   sistema   produttivo,   anche    tramite    il
consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e  sviluppo
delle imprese»; 
  Vista la «Strategia italiana per la banda  ultra  larga  e  per  la
crescita digitale 2014-2020», approvata dal Consiglio dei ministri in
data  3  marzo  2015  in  applicazione  della  normativa  comunitaria
riguardante la programmazione 2014-2020 dei Fondi  strutturali  e  di
investimento europei,  che  indirizza  gli  interventi  previsti  dai
Programmi  operativi  per  l'attuazione  dell'obiettivo  tematico   2
«Agenda    digitale    (migliorare    l'accesso    alle    tecnologie
dell'informazione e  della  comunicazione,  nonche'  l'impiego  e  la
qualita' delle medesime)»; 
  Vista la «Strategia nazionale  di  specializzazione  intelligente»,
emanata dal Ministero dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che,  in
applicazione   della    normativa    comunitaria    riguardante    la
programmazione 2014-2020 dei  Fondi  strutturali  e  di  investimento
europei, indirizza gli interventi previsti  dai  Programmi  operativi
relativamente all'obiettivo tematico 1 «Ricerca, sviluppo tecnologico
e innovazione (rafforzare  la  ricerca,  lo  sviluppo  tecnologico  e
l'innovazione)» e che coinvolge, per alcuni specifici aspetti,  anche
l'obiettivo tematico 2 «Agenda digitale  (migliorare  l'accesso  alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' l'impiego
e la qualita' delle medesime)»; 
  Considerato che l'Accordo  di  partenariato  per  l'uso  dei  Fondi
strutturali e di investimento 2014-2020, adottato  dalla  Commissione
europea il 29 ottobre 2014, definisce, tra  i  risultati  attesi,  la
«Promozione di nuovi mercati per l'innovazione»  e  individua,  quale
strumento attuativo,  il  rafforzamento  e  la  qualificazione  della
domanda di innovazione della PA attraverso lo sviluppo di  competenze
mirate all'impiego del «Pre-commercial public procurement»; 
  Considerato che la citata «Strategia italiana per  la  banda  ultra
larga  e  per  la  crescita  digitale  2014-2020»,  identifica  nella
promozione  delle  smart  city  una  delle  azioni   attraverso   cui
accelerare la crescita del  Paese  e  individua,  tra  gli  obiettivi
strategici, «l'utilizzazione degli  acquisti  pubblici  innovativi  e
degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni
e servizi innovativi basati su tecnologie digitali»; 
  Considerato che la citata «Strategia nazionale di  specializzazione
intelligente» definisce le specifiche aree tematiche  prioritarie  di
intervento che riflettono un elevato  potenziale  imprenditoriale  in
termini di posizionamento competitivo e individua, tra gli  strumenti
di sostegno alle  imprese,  la  domanda  pubblica  innovativa  e,  in
particolare, l'appalto pre-commerciale e l'appalto di innovazione; 
  Considerata l'esigenza di promuovere un modello di  intervento  che
miri a un coordinamento piu' efficace delle strategie promosse  dalle
Amministrazioni responsabili dei  programmi,  in  grado  di  incidere
sugli obiettivi individuati dalla Strategia  italiana  per  la  banda
ultra larga e per la crescita digitale 2014-2020  e  dalla  Strategia
nazionale di specializzazione intelligente,  garantendo  altresi'  un
piu' ampio coinvolgimento del  partenariato  pubblico-privato,  delle
municipalita', degli stakeholder privati, delle parti sociali e della
societa' civile; 
  Ritenuto che lo sviluppo di nuove soluzioni in grado di  soddisfare
i «fabbisogni smart», individuati dalla  Strategia  italiana  per  la
banda ultra larga e  per  la  crescita  digitale  2014-2020  e  dalla
Strategia nazionale di specializzazione intelligente, potra' generare
un impatto positivo sul sistema Paese e portare alla messa a punto di
soluzioni tecnologiche  replicabili  in  altri  contesti  pubblici  e
privati, con ulteriori ricadute economiche in  grado  contribuire  ad
accelerare la crescita imprenditoriale; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  le
diposizioni del Codice dei  contratti  pubblici  e,  in  particolare,
l'art. 158 relativo ai servizi di ricerca e sviluppo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. Una quota delle risorse disponibili nella contabilita'  speciale
n.  1201  del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile,  pari  a   euro
50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), e' attribuita alla  sezione  del
medesimo Fondo relativa alla finalita' di cui all'art. 23,  comma  2,
lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  ed  e'  destinata
all'attuazione dei bandi di  domanda  pubblica  intelligente  di  cui
all'art. 2 del presente decreto. 
  2. L'attuazione dei bandi di cui all'art. 2 o di singole fasi degli
stessi di cui al comma 4 del medesimo art. 2 puo'  essere,  altresi',
finanziata   con   risorse   provenienti   da   Programmi   operativi
cofinanziati  con  Fondi  strutturali  e  di  investimento   europei,
nell'ambito di azioni, previste  nei  predetti  Programmi  operativi,
coerenti con le finalita' e gli ambiti  di  intervento  del  presente
decreto,  ovvero  con  ordinarie  risorse  di   bilancio   di   altre
amministrazioni interessate, centrali  e  locali.  In  tale  caso  le
risorse di cui al comma 1 sono trasferite dalla contabilita' speciale
n. 1201 del Fondo  per  la  crescita  sostenibile  alla  contabilita'
speciale n. 1726 del medesimo Fondo.