Art. 2 
 
 
               Bandi di domanda pubblica intelligente 
 
  1. Le risorse finanziarie di cui all'art.  1  sono  utilizzate  per
sostenere  le  imprese  e  altri  operatori   economici,   anche   in
collaborazione con organismi e/o centri di ricerca, nello svolgimento
delle attivita' inerenti allo sviluppo, alla  prototipazione  e  alla
sperimentazione di nuove soluzioni utili a soddisfare  i  «fabbisogni
smart» del Paese individuati con le modalita' di cui al comma  2,  in
grado,  attraverso  un  significativo  avanzamento  tecnologico,   di
migliorare la qualita' della  vita  dei  cittadini  e/o  il  contesto
imprenditoriale  delle  imprese  nel  territorio  nazionale  e/o   di
generare un rilevante impatto sull'efficienza del funzionamento della
pubblica amministrazione. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a  rilevare  e  a
selezionare i «fabbisogni smart» di  cui  al  comma  1  espressi  dal
Paese,  anche  avvalendosi  di  forme  di  cooperazione   con   altre
amministrazioni pubbliche. 
  3. All'attuazione degli interventi di cui al  presente  decreto  il
Ministero dello sviluppo economico provvede  attraverso  uno  o  piu'
bandi di gara, emanati in conformita'  al  modello  e  alla  relativa
disciplina degli appalti di innovazione e/o pre-commerciali. 
  4. Ciascun bando di gara di cui  al  comma  3  e'  articolato,  con
riferimento ai fabbisogni individuati ai sensi  del  comma  2,  nelle
seguenti fasi: 
    a) elaborazione di soluzioni e presentazione  di  uno  studio  di
fattibilita' tecnica della  soluzione  proposta  con  la  descrizione
della stessa; 
    b) messa a punto  di  uno  o  piu'  prototipi  e  quantificazione
dell'offerta tecnico-economica della sperimentazione; 
    c)   realizzazione   della   soluzione   proposta   e   «rilascio
sperimentale» in specifici ambiti territoriali. 
  5. Ciascun bando di gara definisce, tra l'altro, le  modalita'  per
l'acquisizione e/o l'utilizzo dei  risultati  ai  fini  di  una  piu'
diffusa   adozione   degli   stessi   da   parte    della    pubblica
amministrazione. 
  6. Per  l'attuazione  e  la  gestione  dell'intervento  di  cui  al
presente decreto, in conformita' con quanto previsto dall'art. 14-bis
del  decreto  legislativo  n.  82  del   2005,   dall'art.   19   del
decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'art. 19 del decreto-legge n.  179
del 2012, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla
base di apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale. Gli
oneri relativi alla predetta convenzione sono posti  a  carico  delle
risorse finanziarie disponibili per l'intervento, entro il limite del
2 percento delle medesime risorse. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 31 gennaio 2019 
 
                                                 Il Ministro: Di Maio 
 

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2019 
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