Art. 2 Bandi di domanda pubblica intelligente 1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono utilizzate per sostenere le imprese e altri operatori economici, anche in collaborazione con organismi e/o centri di ricerca, nello svolgimento delle attivita' inerenti allo sviluppo, alla prototipazione e alla sperimentazione di nuove soluzioni utili a soddisfare i «fabbisogni smart» del Paese individuati con le modalita' di cui al comma 2, in grado, attraverso un significativo avanzamento tecnologico, di migliorare la qualita' della vita dei cittadini e/o il contesto imprenditoriale delle imprese nel territorio nazionale e/o di generare un rilevante impatto sull'efficienza del funzionamento della pubblica amministrazione. 2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rilevare e a selezionare i «fabbisogni smart» di cui al comma 1 espressi dal Paese, anche avvalendosi di forme di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche. 3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto il Ministero dello sviluppo economico provvede attraverso uno o piu' bandi di gara, emanati in conformita' al modello e alla relativa disciplina degli appalti di innovazione e/o pre-commerciali. 4. Ciascun bando di gara di cui al comma 3 e' articolato, con riferimento ai fabbisogni individuati ai sensi del comma 2, nelle seguenti fasi: a) elaborazione di soluzioni e presentazione di uno studio di fattibilita' tecnica della soluzione proposta con la descrizione della stessa; b) messa a punto di uno o piu' prototipi e quantificazione dell'offerta tecnico-economica della sperimentazione; c) realizzazione della soluzione proposta e «rilascio sperimentale» in specifici ambiti territoriali. 5. Ciascun bando di gara definisce, tra l'altro, le modalita' per l'acquisizione e/o l'utilizzo dei risultati ai fini di una piu' diffusa adozione degli stessi da parte della pubblica amministrazione. 6. Per l'attuazione e la gestione dell'intervento di cui al presente decreto, in conformita' con quanto previsto dall'art. 14-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, dall'art. 19 del decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'art. 19 del decreto-legge n. 179 del 2012, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale. Gli oneri relativi alla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento, entro il limite del 2 percento delle medesime risorse. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2019 Il Ministro: Di Maio Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2019 Ufficio controllo atti MISE E MIPAAF, reg.ne prev. n. 147