IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice
della protezione civile»;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2001, recante «Criteri di
massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2001, n. 81;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13
dicembre 2007, recante «Procedure e modulistica del triage sanitario
nelle catastrofi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile
2008, n. 91;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2009, n.
36;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 28
giugno 2011, recante «Indirizzi operativi per l'attivazione e la
gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2011, n. 250;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6
aprile 2013, recante «Disposizioni per la realizzazione di strutture
sanitarie campali, denominate PASS, posto di assistenza socio
sanitaria, preposte all'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria
alla popolazione colpita da catastrofe» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2013, n. 145;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio
sismico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2014, n. 79;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24
giugno 2016 recante «Individuazione della centrale remota operazioni
soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti
nonche' dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza
nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2016, n.
194;
Viste le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della
protezione civile 31 marzo 2015, recanti «La determinazione dei
criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di
coordinamento e delle aree di emergenza»;
Considerato che l'attuale assetto normativo in materia rende
necessaria l'integrazione delle strutture dei Servizi sanitari
regionali (SSR) nell'organizzazione della capacita' di risposta alle
emergenze di protezione civile a livello territoriale, anche con
specifico riferimento agli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettere
a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, oltre che un
costante coordinamento operativo tra il Dipartimento della protezione
civile e le regioni e le province autonome anche per quanto concerne
la componente sanitaria in occasione di eventi di cui alla lettera c)
del citato art. 7, comma 1;
Considerata l'esigenza in caso di evento emergenziale, di
assicurare il massimo coinvolgimento dei Servizi sanitari regionali,
per consentire al Servizio nazionale di protezione civile di
assistere con la maggiore efficacia possibile la popolazione colpita,
assicurando specifica attenzione ai soggetti che necessitano di
assistenza sociosanitaria;
Ravvisata l'esigenza di disciplinare il coinvolgimento nel
coordinamento sanitario in caso di catastrofi, dei medici dei
Distretti dell'Azienda sanitaria locale (ASL) nella Funzione sanita',
con particolare riguardo ai Centri operativi comunali e
intercomunali;
Ravvisata l'esigenza di disciplinare il coinvolgimento degli
infermieri dei Distretti ASL addetti alle cure domiciliari, per
favorire la tempestiva individuazione e assistenza alle persone
«disabili o con specifiche necessita'», poste in salvo nelle Aree e
nelle strutture preposte all'accoglienza in caso di evento;
Ravvisata l'esigenza di impartire opportuni indirizzi volti ad
assicurare che, in modo omogeneo, si proceda ad individuare
tempestivamente tra i soggetti assistiti dal sistema di protezione
civile coloro che necessitano di specifico supporto socio-sanitario e
specifica soluzione alloggiativa, nonche' di dotare ogni assistito di
una scheda, atta a documentare le necessita' rilevate e i
provvedimenti intrapresi;
Dato atto che il recepimento a livello territoriale e l'attuazione
della presente direttiva costituisce attuazione di quanto previsto
dalle disposizioni recate dall'art. 18, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo n. 1/2018, che affida alla pianificazione di
protezione civile «la definizione delle strategie operative e del
modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per
lo svolgimento, in forma coordinata, delle attivita' di protezione
civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi
calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettivita' delle
funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in
condizioni di fragilita' sociale e con disabilita'»;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 22
novembre 2018;
Emana:
la seguente direttiva inerente il concorso dei medici delle Aziende
sanitarie locali nei Centri operativi comunali ed intercomunali,
l'impiego degli infermieri ASL per l'assistenza alla popolazione e la
Scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della
popolazione assistita.
Premessa
Gli effetti di tutte le tipologie di eventi emergenziali di cui
all'art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (di seguito
chiamati eventi), possono determinare situazioni per cui la
popolazione ha necessita' di un'assistenza sanitaria e sociale
specifica su cui si basa l'equilibrio, spesso fragile, della propria
salute.
Si rende pertanto, necessario approntare un sistema organizzato per
ripristinare tempestivamente l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria
di base nel territorio colpito da eventi calamitosi, e per
individuare e assistere tempestivamente tra la popolazione da
accogliere in strutture alloggiative alternative, i soggetti in
quanto «disabili o con specifiche necessita'».
Per persone «disabili o con specifiche necessita'» si intendono sia
i soggetti afflitti da patologie croniche e disabilita' che
richiedano, gia' in ordinario, specifica assistenza socio-sanitaria,
sia i soggetti che presentano debolezze fisiche, psichiche e sociali
che, in caso di evento e conseguente sconvolgimento del contesto
sociale, perdano la capacita', posseduta in condizioni ordinarie, di
provvedere autonomamente alle proprie necessita'.
La presente direttiva e' finalizzata a definire le linee generali
per il coinvolgimento dei medici delle Aziende sanitarie locali nella
Funzione sanita' dei Centri operativi comunali e intercomunali, e
degli infermieri ASL nelle strutture preposte all'accoglienza della
popolazione, in caso di evento emergenziale.
I dettagli di tali procedure saranno oggetto di specifica
disciplina, nel quadro delle disposizioni regionali in materia di
organizzazione delle attivita' di protezione civile a livello
territoriale con il coinvolgimento della ASL .
La presente direttiva si integra con la precedente direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2013, recante
«Disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie campali,
denominate PASS, Posto di Assistenza Socio Sanitaria, preposte
all'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione
colpita da catastrofe».
All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
1. Coinvolgimento dei medici dei Distretti sanitari delle Aziende
sanitarie locali nella Funzione sanita' dei Centri operativi comunali
e intercomunali
Allo scopo di organizzare, nel piu' breve tempo possibile, il
ripristino della assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale
nelle aree colpite da eventi calamitosi, la Direzione del Distretto
ASL competente per territorio, individua tra il personale medico, i
propri rappresentanti per operare presso la Funzione sanita' dei
Centri operativi comunali e Intercomunali allo scopo di:
a) mettere a disposizione delle attivita' di protezione civile la
propria conoscenza del territorio e delle relative risorse sanitarie
(farmacie, strutture socio-sanitarie, ospedali, poliambulatori....);
b) costituire il riferimento del Sindaco per la localizzazione e
il soccorso dei cittadini con disabilita' permanenti o temporanee e
con specifiche necessita' sociosanitarie;
c) contribuire alla individuazione di ricoveri per gli assistiti
con disabilita' o specifiche necessita';
d) concorrere ai criteri di scelta per l'idonea destinazione
alloggiativa degli assistiti con disabilita' o specifiche necessita';
e) riorganizzare l'assistenza sanitaria e fornire indicazioni per
la riorganizzazione dell'assistenza socio-sanitaria di base.
La direzione del Distretto ASL comunica in ordinario ai Sindaci del
Territorio di competenza, i recapiti utili all'attivazione in caso di
evento. Le medesime informazioni sono, altresi', condivise tra le
direzioni regionali competenti in materia di sanita' e protezione
civile.
2. Coinvolgimento degli infermieri dei Distretti sanitari delle
Aziende sanitarie locali per l'assistenza alla popolazione
Allo scopo di assicurare la tempestiva individuazione e assistenza
delle persone «disabili o con specifiche necessita'» nell'area
colpita dall'evento, il personale infermieristico individuato e
coordinato dalla direzione del Distretto Sanitario territorialmente
competente:
a) favorisce, nelle strutture preposte all'accoglienza (aree e
centri assistenza), la valutazione socio-sanitaria per le persone
assistite attraverso l'utilizzo della scheda per la Valutazione delle
esigenze immediate (SVEI), di cui al punto 3;
b) assicura l'interazione con la Funzione sanita' dei Centri
operativi comunali e intercomunali, contribuendo, tramite l'apporto
del personale medico operante nella funzione, ad informare il Sindaco
sulle necessita' sanitarie e socio sanitarie delle persone assistite;
c) supporta il personale medico della ASL nei criteri di scelta
per l'idonea destinazione alloggiativa, delle persone assistite con
disabilita' o con specifiche necessita';
d) contribuisce alla segnalazione delle persone disabili
disperse, ai fini delle operazioni di ricerca e salvataggio;
e) supporta il personale medico della ASL nella individuazione di
ricoveri per le persone assistite con disabilita' o con specifiche
necessita';
f) supporta il personale medico della ASL nella riorganizzazione
dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria di base.
3. Scheda per la valutazione delle esigenze immediate (SVEI)
Allo scopo di effettuare, con metodo uniforme, la valutazione
oggettiva delle necessita' socio sanitarie della popolazione
assistita in caso di evento, e' disposto l'utilizzo della scheda
SVEI, di cui all'allegato 1.
La scheda SVEI costituisce lo strumento atto a consentire la
speditiva suddivisione dei soggetti assistiti dal sistema di
protezione civile, in categorie che, necessitando dell'impiego di
differenti supporti socio-sanitari, permettono di pervenire
all'individuazione dei criteri di priorita' degli interventi per
l'assistenza, alla valutazione delle specifiche necessita' e delle
strutture alloggiative piu' idonee.
L'utilizzo della Scheda SVEI, che e' coordinato dagli infermieri
ASL del territorio interessato dall'evento emergenziale, prevede la
compilazione successiva di due sezioni:
a) la prima puo' essere utilizzata da personale volontario
sanitario opportunamente formato, ed ha lo scopo di censire tutte le
persone sfollate nelle aree e nelle strutture preposte
all'accoglienza (aree e centri assistenza), individuando tra questi
chi necessita di una specifica assistenza;
b) la seconda, in base alla quale viene stabilito il tipo di
assistenza da somministrare, le indicazioni da fornire al Sindaco per
la scelta di una destinazione alloggiativa piu' idonea (albergo, o
struttura socio-sanitaria), oltre che sul mezzo da utilizzare per il
relativo trasporto, riguardo esclusivamente ai soggetti che
presentano specifiche esigenze (eta', patologia, disabilita'...). La
compilazione della presente sezione e' affidata agli infermieri ASL
del territorio interessato.
L'utilizzo della scheda SVEI e' sinergico agli strumenti
informativi attivi nel sistema delle cure primarie del SSR, compresi
quelli dei medici di Medicina generale (MMG) e Pediatri di libera
scelta (PLS), con banche dati che possono fornire informazioni sia
sulle condizioni di specifica necessita', che sulle terapie dei
cittadini colpiti dall'evento.
4. Pianificazione
Nei criteri generali per l'individuazione degli ambiti
organizzativi ottimali ai sensi dell'art. 18, comma 3 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ciascuna regione verifichera' che i
comuni compresi in detti ambiti siano ricadenti nel territorio di
competenza della medesima Azienda sanitaria/Distretto sanitario.
5. Formazione
Ciascuna regione individua le modalita' di svolgimento della
specifica attivita' formativa destinata al personale del Servizio
sanitario regionale interessato alla presente direttiva.
6. Norme di salvaguardia
Per le regioni a statuto speciale restano ferme le competenze a
loro affidate dai relativi statuti. Per le Province autonome di
Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo
statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale
contesto, le regioni a statuto speciale e le province autonome
provvedono alle finalita' della presente direttiva ai sensi dei
relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Roma, 7 gennaio 2019
Il Presidente del Consiglio dei ministri:
Conte
Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. 527