Art. 10 Ulteriori disposizioni per la delocalizzazione temporanea dei servizi sanitari 1. Al fine di garantire la piena funzionalita' dei servizi medici ambulatoriali, il Comune di Pieve Torina e' autorizzato a realizzare una struttura temporanea, per un importo massimo di euro 162.110,00. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata alla previa approvazione del progetto e della relativa quantificazione economica da parte della Regione Marche, la quale ne da' comunicazione al Dipartimento della protezione civile.