Art. 10 
 
Ulteriori disposizioni per la delocalizzazione temporanea dei servizi
                              sanitari 
 
  1. Al fine di garantire la piena funzionalita' dei  servizi  medici
ambulatoriali, il Comune di Pieve Torina e' autorizzato a  realizzare
una struttura temporanea, per un importo massimo di euro 162.110,00. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'  subordinata  alla  previa
approvazione del progetto e della relativa quantificazione  economica
da parte della Regione Marche,  la  quale  ne  da'  comunicazione  al
Dipartimento della protezione civile.