Art. 12 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alle misure disciplinate nella presente  ordinanza  strettamente
derivanti dall'esigenza di far fronte alla  situazione  emergenziale,
nel quadro  di  quanto  previsto  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,
dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo  di  euro
62.556.954,45 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con  i
provvedimenti di cui in premessa. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 marzo 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli