Art. 12 Disposizioni finanziarie 1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 62.556.954,45 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 2019 Il Capo del Dipartimento: Borrelli