Art. 2 
 
                 Ulteriori disposizioni finalizzate 
                 a garantire l'assistenza abitativa 
 
  1. Al fine di garantire il superamento dell'emergenza abitativa, il
Comune di Falerone e' autorizzato a provvedere alla realizzazione  di
interventi edilizi funzionali  a  rendere  abitabile  l'immobile  «Ex
Ospedale»  di  proprieta'  dell'ASUR  Marche,  nel  limite  di   euro
1.031.016,00, in luogo delle SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, purche'  i
costi  di  realizzazione  di  tale  struttura   abitativa   risultino
economicamente piu' vantaggiosi rispetto a quelli  necessari  per  la
realizzazione delle citate SAE. 
  2.  L'autorizzazione   di   cui   al   comma   1   e'   subordinata
all'approvazione del progetto da parte della Regione Marche la  quale
ne da' comunicazione al Dipartimento della protezione civile. 
  3. La struttura abitativa, realizzata in luogo  delle  SAE,  dovra'
essere  realizzata   entro   e   non   oltre otto   mesi   decorrenti
dall'approvazione del  progetto  di  cui  al  comma  2.  In  caso  di
ritardata  o  mancata  realizzazione  degli  interventi  entro   tale
termine, i comuni interessati provvederanno, con oneri a  carico  dei
propri   bilanci,   all'erogazione   del   contributo   di   autonoma
sistemazione, nonche' alle spese per alloggi alternativi e  ad  altri
oneri  connessi,  in  favore  degli  aventi  diritto  che   avrebbero
beneficiato della realizzazione degli immobili  di  cui  al  presente
articolo. 
  4. Al monitoraggio della realizzazione degli interventi di  cui  al
presente articolo provvede la Regione Marche.