Art. 3 Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il ripristino della capacita' di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile 1. Al fine di soddisfare le sopravvenute esigenze per l'attuazione del piano di ripristino della capacita' operativa del Servizio nazionale della protezione civile, e' autorizzata la rimodulazione delle somme di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 16 febbraio 2017, n. 438, oltre che l'integrazione delle stesse nella misura massima di euro 3.241.682,76.