Art. 3 
 
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire  il  ripristino  della
  capacita' di risposta alle emergenze del Servizio  nazionale  della
  protezione civile 
 
  1. Al fine di soddisfare le sopravvenute esigenze per  l'attuazione
del piano  di  ripristino  della  capacita'  operativa  del  Servizio
nazionale della protezione civile, e'  autorizzata  la  rimodulazione
delle somme di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile del 16 febbraio  2017,  n.  438,
oltre che l'integrazione delle stesse nella misura  massima  di  euro
3.241.682,76.