Art. 5 Ulteriori disposizioni per garantire la piena operativita' delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo 1. Per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, della legge Regione Abruzzo n. 27 del 23 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni, e al fine di garantire la piena operativita' della Sala operativa, del Centro funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il termine di cui all'art. 8, comma 1 dell'ordinanza n. 553/2018 e' prorogato fino al 31 dicembre 2019. 2. La Regione Abruzzo provvede ai sensi del comma 1, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 12, nel limite di spesa di euro 450.000,00. 3. Per garantire lo svolgimento senza soluzione di continuita' delle attivita' di allertamento e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici e atmosferici di cui in premessa, la Regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2019, entro il numero massimo di ventisette unita', i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 2, seconda alinea, dell'ordinanza n. 427 del 20 dicembre 2016. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, si provvede, nel limite di spesa di euro 1.127.228,62 con oneri a carico del bilancio regionale, anche in deroga ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'art. 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160.