Art. 5 
 
Ulteriori disposizioni per  garantire  la  piena  operativita'  delle
  strutture di protezione civile della Regione Abruzzo 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, della legge Regione
Abruzzo  n.  27  del  23  agosto  2016  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, e al fine di garantire la piena operativita' della Sala
operativa, del Centro  funzionale  e  del  Servizio  prevenzione  dei
rischi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il termine  di
cui all'art. 8, comma 1 dell'ordinanza n. 553/2018 e' prorogato  fino
al 31 dicembre 2019. 
  2. La Regione Abruzzo provvede ai sensi del comma 1,  con  oneri  a
carico delle risorse di cui all'art. 12, nel limite di spesa di  euro
450.000,00. 
  3. Per garantire lo  svolgimento  senza  soluzione  di  continuita'
delle attivita'  di  allertamento  e  gestione  delle  situazioni  di
emergenza di protezione  civile,  con  particolare  riferimento  agli
interventi in corso nei territori  colpiti  dagli  eventi  sismici  e
atmosferici di cui in premessa, la Regione Abruzzo e'  autorizzata  a
prorogare fino al 31  dicembre  2019,  entro  il  numero  massimo  di
ventisette unita', i contratti di lavoro a tempo determinato  di  cui
all'art. 1, comma 2, seconda alinea, dell'ordinanza  n.  427  del  20
dicembre 2016. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3, si provvede, nel  limite  di
spesa di euro 1.127.228,62 con oneri a carico del bilancio regionale,
anche in deroga ai vincoli di contenimento delle spese in materia  di
impiego pubblico di cui all'art. 9, comma 28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, all'art. 1, commi 557  e  562,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, ed all'art. 9, commi  1-quinquies  e  1-sexies
del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.  113,  convertito  in  legge  7
agosto 2016, n. 160.