Art. 2 1. La proroga di cui al precedente art. 1 si applica a condizione che gli Atenei presso i quali le anzidette scuole di specializzazione sono istituite dimostrino, alla data di chiusura delle procedure di accreditamento relative all'A.A. 2018/2019, di avere adottato le deliberazioni finalizzate all'avvio delle procedure di reclutamento necessarie al raggiungimento dei predetti requisiti di docenza nell'A.A. 2018/2019 di riferimento delle scuole di specializzazione. 2. La condizione di cui al comma 1 del presente articolo e' verificata a cura dell'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica in sede di proposta di accreditamento per l'A.A. 2018/2019. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2019 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Bussetti Il Ministro della salute Grillo