Art. 2
1. La proroga di cui al precedente art. 1 si applica a condizione
che gli Atenei presso i quali le anzidette scuole di specializzazione
sono istituite dimostrino, alla data di chiusura delle procedure di
accreditamento relative all'A.A. 2018/2019, di avere adottato le
deliberazioni finalizzate all'avvio delle procedure di reclutamento
necessarie al raggiungimento dei predetti requisiti di docenza
nell'A.A. 2018/2019 di riferimento delle scuole di specializzazione.
2. La condizione di cui al comma 1 del presente articolo e'
verificata a cura dell'osservatorio nazionale della formazione medica
specialistica in sede di proposta di accreditamento per l'A.A.
2018/2019.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2019
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Bussetti
Il Ministro della salute
Grillo