Art. 2 
 
  1. Fatta  salva  la  necessita'  di  coordinamento  tra  i  diversi
soggetti beneficiari previsti dal progetto,  ognuno  di  essi,  nello
svolgimento   delle   attivita'   di   propria   competenza   e   per
l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena  autonomia  e
secondo le norme di legge e  regolamentari  vigenti,  assumendone  la
completa responsabilita'; pertanto il MIUR restera' estraneo ad  ogni
rapporto comunque nascente con terzi in  relazione  allo  svolgimento
del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per
eventuali   danni   riconducibili   ad   attivita'   direttamente   o
indirettamente connesse col progetto. 
  2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal  novantesimo
giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a
valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5  del  decreto
ministeriale n. 593 del 2016. 
  3. Nell'ambito del progetto, le attivita' realizzate a valere sulle
risorse PON Ricerca e Innovazione 2014 - 2020 devono essere  concluse
e rendicontate entro i  termini  di  cui  all'art.  1,  comma  2  del
presente  decreto  e  comunque  obbligatoriamente  non  oltre  il  31
dicembre 2023. 
  4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non  rispettino  le
norme di legge e i regolamenti, non saranno riconosciuti  come  costi
ammissibili.