Art. 2 1. Fatta salva la necessita' di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attivita' di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilita'; pertanto il MIUR restera' estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per eventuali danni riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente connesse col progetto. 2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5 del decreto ministeriale n. 593 del 2016. 3. Nell'ambito del progetto, le attivita' realizzate a valere sulle risorse PON ricerca e innovazione 2014 - 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023. 4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamenti, non saranno riconosciuti come costi ammissibili.