Art. 2 
 
 
              Termine di presentazione del certificato 
 
  1. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso  dagli
enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti  per
territorio, entro il termine perentorio del 1° aprile 2019, a pena di
decadenza. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 marzo 2019 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                              per gli affari interni  
                                                  e territoriali      
                                                     Belgiorno        
 
Il Ragioniere generale 
      dello Stato      
        Franco