Art. 4 
 
 
                           Documentazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7,  comma  10  del  decreto  ministeriale  n.
937/2016,  i  soggetti   proponenti   gli   interventi   ammessi   al
cofinanziamento nell'ambito del presente piano  devono  dimostrare  -
ove non gia' dimostrato in sede di presentazione della  richiesta  di
cofinanziamento - entro centoventi giorni  (naturali  e  consecutivi)
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  in   Gazzetta
Ufficiale,  pena  l'esclusione,  l'effettivo  possesso  dell'immobile
oggetto di intervento. 
  2. Ai sensi dell'art. 7 del decreto  ministeriale  n.  937/2016,  i
soggetti  proponenti  gli  interventi  ammessi   al   cofinanziamento
nell'ambito del presente piano  devono  inviare,  pena  l'esclusione,
entro duecentodieci giorni (naturali e  consecutivi)  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale: l'eventuale
documentazione integrativa necessaria di cui all'art. 7, commi  11  e
13 del decreto ministeriale n. 937/2016 (progetto esecutivo  ove  non
gia'  trasmesso  in  sede  di  presentazione   della   richiesta   di
cofinanziamento)   e/o   documentazione   relativa   alla   immediata
realizzabilita' degli interventi, ivi compresa la «scheda informativa
per  la  verifica  della  documentazione  integrativa»,  che   verra'
approvata con successivo decreto direttoriale, messa  a  disposizione
dei beneficiari alla pagina http://edifin.miur.it e  che,  una  volta
compilata on-line  e  chiusa  la  procedura  on-line,  dovra'  essere
stampata (il sistema genera automaticamente il documento  in  formato
pdf), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente
e trasmessa, secondo le  modalita'  e  tempi  indicati  nel  presente
articolo, unitamente alla documentazione di cui all'art. 7, commi  11
e 13 del decreto ministeriale n. 937/2016 del modello stesso. 
  3. La documentazione di  cui  sopra  deve  essere  consegnata,  per
raccomandata ovvero tramite corriere oppure  brevi  manu,  con  plico
chiuso riportante la seguente dicitura «Al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca presso  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.a. EPNT - Gestione fondi MIUR - via Goito n. 4 - 00185 Roma -  IV
bando - legge n. 338/2000. Richiesta di cofinanziamento per strutture
residenziali universitarie - Non aprire». Ai fini  del  rispetto  del
termine di presentazione, in caso di spedizione del plico fara'  fede
la  data  di  accettazione  dell'ufficio  postale  di  spedizione.  I
soggetti  richiedenti  devono  trasmettere  il  progetto   esecutivo,
comprensivo della sua validazione, nel rispetto di quanto indicato al
comma 13 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 937/2016. 
  4.  La  commissione  puo'   richiedere   ai   soggetti   proponenti
integrazioni   alla   documentazione   gia'   trasmessa,   stabilendo
contestualmente  i  termini  perentori,  a  pena  di  esclusione  dal
cofinanziamento,  di  tale  integrazione.  I  soggetti   ammessi   al
cofinanziamento che non presentano la documentazione  integrativa  di
cui ai commi  10,  11  e  13  del  citato  decreto  entro  i  termini
stabiliti, sono esclusi dal cofinanziamento. In caso  di  valutazione
negativa dell'immediata cantierabilita' o di mancata conformita'  del
progetto esecutivo al progetto definitivo, la commissione propone  al
MIUR l'esclusione dal cofinanziamento.