Art. 5 
 
 
                    Nulla osta della commissione 
            e stipula della convenzione MIUR/beneficiario 
 
  1. La documentazione di cui al precedente art. 4 e' esaminata dalla
commissione che: 
  in   caso   di   valutazione   negativa   relativa    all'immediata
realizzabilita' dell'intervento  ed  alla  conformita'  del  progetto
esecutivo al progetto definitivo, propone al  MIUR  l'esclusione  dal
cofinanziamento; 
  in   caso   di   valutazione   positiva   relativa    all'immediata
realizzabilita' dell'intervento  e  alla  coerenza  con  il  progetto
definitivo, esprime al MIUR il nulla osta per la  successiva  stipula
della  convenzione  di  cui  al  comma  1  dell'art.  8  del  decreto
ministeriale n. 937/2016. 
  2. La convenzione deve essere  stipulata,  a  pena  di  esclusione,
entro e non oltre sessanta  giorni  (naturali  e  consecutivi)  dalla
comunicazione con la quale il MIUR, acquisito il nulla osta da  parte
della commissione, invita il beneficiario alla stipula. Alla  stipula
della convenzione seguira' l'adozione  del  decreto  direttoriale  di
approvazione  della  convenzione  stessa  e   di   assegnazione   del
cofinanziamento, che sara' inviato ai competenti organi di  controllo
per la relativa registrazione. 
  3. I lavori per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
A2) del decreto ministeriale n. 937/2016 devono essere iniziati, pena
la revoca del  finanziamento,  entro  e  non  oltre  duecentoquaranta
giorni (naturali e consecutivi) successivi alla data di comunicazione
dell'avvenuta registrazione del decreto direttoriale di cui sopra. Il
suddetto  termine  puo'  essere  prorogato  fino  al   30   settembre
successivo, ai sensi dell'art. 7, comma 15 del  decreto  ministeriale
n. 937/2016. 
  4. La data di inizio dei lavori puo' essere posticipata rispetto al
termine indicato nel precedente  comma  solo  in  casi  di  carattere
eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volonta'
e responsabilita' del soggetto proponente, valutati insindacabilmente
dalla commissione. In tali casi  la  commissione,  preso  atto  della
sussistenza dei presupposti,  stabilisce  in  via  eccezionale  nuovi
termini perentori a pena di revoca del cofinanziamento.