Art. 6 
 
 
             Revoca del cofinanziamento successivamente 
                   alla stipula della convenzione 
 
  1. All'eventuale  revoca  del  cofinanziamento,  assegnato  con  il
decreto direttoriale di approvazione della  convenzione,  si  procede
con  decreto  ministeriale,  su  proposta   della   commissione,   al
verificarsi di una delle seguenti inadempienze: 
  mancato inizio dei lavori entro i termini  indicati  al  precedente
art. 5, commi 3 e 4; 
  mancato rispetto  dei  termini  temporali  di  realizzazione  degli
interventi gia' rappresentati nel  cronogramma  di  cui  all'art.  5,
comma 5, lettera e) del decreto ministeriale n. 937/2016, inviato  in
allegato alla richiesta di cofinanziamento, ad eccezione dei casi  in
cui il beneficiario fornisca -  anche  su  richiesta  di  chiarimento
della  stessa  commissione  -  documentazione  che  a  parere   della
commissione  risulti  adeguata  a  dimostrare  la  non  imputabilita'
dell'inadempimento al beneficiario; 
  mancato rispetto degli obblighi fissati nella  convenzione  di  cui
all'art. 8, comma 1 del decreto ministeriale n. 937/2016 e  posti  in
capo al soggetto destinatario del cofinanziamento. 
  2. Ai sensi dell'art.  8,  comma  4  del  decreto  ministeriale  n.
937/2016, la violazione delle condizioni che  verranno  riportate  in
convenzione ai sensi del comma 1 del medesimo art. 8, dara'  luogo  a
sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al  ripristino  delle
originarie condizioni di diritto.  Sempre  ai  sensi  del  richiamato
comma 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 937/2016, in caso  di
anticipata perdita  di  disponibilita'  dell'immobile  da  parte  del
beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta  fino  al  momento
della disdetta andra' completamente restituita al MIUR.