Art. 7 
 
 
               Modalita' di revoca del cofinanziamento 
 
  1. La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle  seguenti
modalita': 
  a) nel caso  in  cui  la  commissione,  nell'ambito  della  propria
attivita' di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi,
constati il verificarsi di una delle condizioni di  revoca  previste,
procede a chiedere ai  soggetti  beneficiari  del  cofinanziamento  i
chiarimenti  ritenuti  necessari,  che  dovranno  essere   presentati
all'attenzione della commissione entro il termine massimo  di  trenta
giorni dalla ricezione della richiesta; 
  b) la commissione, successivamente all'esame  della  documentazione
trasmessa dal  beneficiario  e  delle  eventuali  controdeduzioni  da
questi fornite, formula al MIUR pareri  e  proposte  in  merito  alla
eventuale revoca; 
  c) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
sulla base del parere e le proposte della commissione,  procede,  con
proprio  decreto,  alla  revoca  del  cofinanziamento,  definendo  le
modalita' e i tempi per il recupero delle  somme  eventualmente  gia'
erogate nonche' il calcolo  degli  interessi  da  determinarsi  sulla
scorta delle disposizioni vigenti della Contabilita'  generale  dello
Stato e di quanto altro determinato dall'amministrazione  al  momento
della revoca.