Art. 8 
 
 
           Modalita' di riassegnazione dei cofinanziamenti 
 
  1. Le risorse residuali del presente piano triennale nonche' quelle
risultate disponibili per effetto  delle  revoche  e  delle  economie
determinatesi a qualsiasi  titolo  (rinunce  e  rideterminazione  dei
cofinanziamenti  concessi),  sono   destinate   prioritariamente   al
soddisfacimento   degli   interventi   ammessi   al   cofinanziamento
nell'ambito del IV bando e, quindi, nello specifico, nell'ambito  del
successivo piano triennale da emanarsi  per  le  altre  tipologie  di
interventi (A1, B,  C)  di  cui  all'art.  3,  comma  1  del  decreto
ministeriale n. 937/2016 e fino al loro esaurimento. 
  2. Le risorse eventualmente ancora disponibili successivamente agli
adempimenti di  cui  al  precedente  comma  1  saranno  destinate  al
soddisfacimento   degli   interventi   ammessi   al   cofinanziamento
nell'ambito di nuovi bandi emanati ai sensi della legge n. 338/2000.