IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Visto il comma 2 dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»; Visto il comma 6 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente «Codice dei contratti pubblici»; Visto l'art. 1, comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha previsto che «all'art. 233-bis, comma 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "fino all'esercizio 2017" sono soppresse» rendendo facoltativa l'adozione del bilancio consolidato da parte degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; Visto l'art. 1, commi da 897 a 900 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disciplinato le modalita' di utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in disavanzo; Visto l'art. 65, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'art. 1, comma 909 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalita' definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del presente decreto»; Visto l'art. 183, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 910 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalita' definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo»; Visto l'art. 40, comma 2-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 937 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede «Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestivita' dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito puo' essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa»; Considerate le norme che disciplinano il ripiano pluriennale dei disavanzi degli enti territoriali, con particolare riferimento all'art. 9, comma 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all'art. 1, commi da 779 a 783 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'art. 1, comma 874 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»; Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nelle riunioni dell'11 luglio 2018 e del 9 gennaio 2019; Decreta: Art. 1. Allegato I - Principi generali o postulati 1. Al principio contabile generale n. 16 di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento" sono sostituite dalle seguenti "dal fondo pluriennale vincolato di entrata, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, da una legge regionale di autorizzazione all'indebitamento, nei casi previsti dalla legge"; b) le parole "In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non e' ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto" sono sostituite dalle seguenti "In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente o, se l'esercizio precedente non e' ancora stato rendicontato, in caso disavanzo di amministrazione nuovo e aggiuntivo nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nuovo e aggiuntivo"; c) le parole "da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni" sono sostituite dalle seguenti "da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui e' stata ripianata la prima quota".