Art. 2. 
 
Allegato  4/1-   Principio   contabile   applicato   concernente   la
                           programmazione 
 
  d) Al Principio contabile applicato concernente  la  programmazione
di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) al paragrafo 9.10, le parole "fino all'esercizio  2015"  sono
sostituite dalle seguenti "nei casi previsti dalla legge33 ", con la 
seguente nota "(33) In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e  2  del
presente decreto, le regioni hanno finanziato i  propri  investimenti
con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio  2015.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell'articolo 1, della
legge 208/2015, nell'esercizio 2016, le  regioni  in  regola  con  in
tempi di pagamento dei  propri  debiti  commerciali  hanno  avuto  la
possibilita'  di  utilizzare  tale  forma  di  copertura  dei  propri
investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis  prevede  che,  a  decorrere
dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori
annuali di tempestivita' dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo
le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9  ottobre  2002,  n.  231,  e
successive modificazioni, possono autorizzare spese  di  investimento
la cui copertura e' costituita da debito da contrarre  solo  per  far
fronte a esigenze effettive di cassa."; 
     b) al paragrafo 9.10 sono soppresse le  parole  "La  definizione
degli equilibri di bilancio e' destinata ad essere integrata al  fine
di dare attuazione alla legge rinforzata  n.  243  del  2012  che,  a
decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli enti territoriali,  prevede  il
rispetto di ulteriori equilibri in termini di competenza  finanziaria
e di cassa"