Art. 2. Allegato 4/1- Principio contabile applicato concernente la programmazione d) Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) al paragrafo 9.10, le parole "fino all'esercizio 2015" sono sostituite dalle seguenti "nei casi previsti dalla legge33 ", con la seguente nota "(33) In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e 2 del presente decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell'articolo 1, della legge 208/2015, nell'esercizio 2016, le regioni in regola con in tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilita' di utilizzare tale forma di copertura dei propri investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis prevede che, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestivita' dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura e' costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa."; b) al paragrafo 9.10 sono soppresse le parole "La definizione degli equilibri di bilancio e' destinata ad essere integrata al fine di dare attuazione alla legge rinforzata n. 243 del 2012 che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli enti territoriali, prevede il rispetto di ulteriori equilibri in termini di competenza finanziaria e di cassa"