Art. 4. Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria 1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine del paragrafo 4.29 sono inserite le seguenti parole: "Si registra una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni in corso". L'insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione gia' contabilizzati: a) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui e' stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale l'intervento cui la progettazione si riferisce non risulta piu' inserito; b) in sede di rendiconto dell'esercizio di emanazione della delibera concernente la mancata approvazione della progettazione; c) in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a quello in cui l'ultima spesa riguardante il precedente livello progettazione sia stata liquidata (o dichiarata liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura riguardante l'affidamento della successiva fase di progettazione o l'affidamento della realizzazione dell'intervento (quindi l'immobilizzazione non e' piu' in corso). La registrazione dell'insussistenza e' convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l'iter di realizzazione dell'intervento, si presume che la progettazione possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP una dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, l'attualita' del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in considerazione del contesto cui l'opera si riferisce; d) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui l'incarico di progettazione in corso di esecuzione e' stato formalmente sospeso con delibera dell'ente, che decide di non proseguire la realizzazione dell'intervento; e) in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state liquidate (o erano liquidabili) le ultime spese previste nell'incarico di progettazione in corso di esecuzione, se non sono state effettuate le attivita' successive previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa). La registrazione dell'insussistenza e' convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi due esercizi consecutivi senza che sia proseguita l'attivita' di realizzazione della progettazione, si presume che la voce del patrimonio "immobilizzazione in corso" possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga approvata una delibera di Giunta che attesti l'attualita' dell'interesse a portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori oggetto della progettazione. La delibera deve altresi' indicare i tempi previsti di aggiornamento del cronoprogramma riguardante la progettazione e l'avvio dell'opera.". b) al paragrafo 4.29, dopo le parole "mancata approvazione della progettazione" e' inserita la seguente nota "(15) Si fa riferimento alla validazione di cui all'articolo 26, comma 8, del d.lgs. 50 del 2016".