Art. 4. 
 
Allegato  4/3  -  Principio  contabile   applicato   concernente   la
contabilita'  economico  patrimoniale  degli  enti  in   contabilita'
                             finanziaria 
 
  1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di  cui
all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) alla fine del paragrafo 4.29 sono inserite le  seguenti  parole:
"Si  registra  una  insussistenza  dell'attivo  nel   caso   in   cui
l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di  un  intervento
per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di  progettazione,
registrata tra le "immobilizzazioni  in  corso".  L'insussistenza  si
registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in  corso
concernenti i livelli di progettazione gia' contabilizzati: 
     a)  in  sede  di  rendiconto  dell'esercizio  in  cui  e'  stato
approvato il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  nel  quale
l'intervento cui la  progettazione  si  riferisce  non  risulta  piu'
inserito; 
     b) in sede di  rendiconto  dell'esercizio  di  emanazione  della
delibera concernente la mancata approvazione della progettazione; 
     c) in sede di  rendiconto  del  quinto  esercizio  successivo  a
quello in  cui  l'ultima  spesa  riguardante  il  precedente  livello
progettazione sia stata liquidata  (o  dichiarata  liquidabile),  nel
caso  in  cui  non  sia  stata  formalmente  attivata  la   procedura
riguardante l'affidamento della successiva fase  di  progettazione  o
l'affidamento    della    realizzazione    dell'intervento    (quindi
l'immobilizzazione  non  e'  piu'   in   corso).   La   registrazione
dell'insussistenza  e'   convenzionalmente   stabilita   in   quanto,
trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l'iter
di realizzazione dell'intervento, si  presume  che  la  progettazione
possa aver perso stabilmente valore in termini  economici  salvo  che
venga resa dal RUP una  dichiarazione  che  attesti,  sulla  base  di
valutazioni tecniche ed economiche, l'attualita' del  progetto  e  il
mantenimento del suo valore economico, anche  in  considerazione  del
contesto cui l'opera si riferisce; 
     d) in sede di rendiconto dell'esercizio  in  cui  l'incarico  di
progettazione in corso di esecuzione e' stato formalmente sospeso con
delibera dell'ente, che decide di  non  proseguire  la  realizzazione
dell'intervento; 
     e) in sede di rendiconto  del  secondo  esercizio  successivo  a
quello in cui sono state liquidate (o erano  liquidabili)  le  ultime
spese previste nell'incarico di progettazione in corso di esecuzione,
se  non  sono  state  effettuate  le  attivita'  successive  previste
contrattualmente (progettazione di fatto sospesa). 
  La registrazione dell'insussistenza e' convenzionalmente  stabilita
in  quanto,  trascorsi  due  esercizi  consecutivi  senza   che   sia
proseguita  l'attivita'  di  realizzazione  della  progettazione,  si
presume che la voce del patrimonio "immobilizzazione in corso"  possa
aver perso stabilmente valore in termini economici  salvo  che  venga
approvata  una  delibera   di   Giunta   che   attesti   l'attualita'
dell'interesse a portare a termine la progettazione e a dare corso ai
lavori  oggetto  della  progettazione.  La  delibera  deve   altresi'
indicare  i  tempi  previsti  di  aggiornamento  del   cronoprogramma
riguardante la progettazione e l'avvio dell'opera.". 
     b) al paragrafo 4.29, dopo le parole "mancata approvazione della
progettazione" e' inserita la seguente nota "(15) Si  fa  riferimento
alla validazione di cui all'articolo 26, comma 8, del d.lgs.  50  del
2016".