Art. 3 
 
  Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della  decisione  di  esecuzione
della Commissione europea, richiamata  in  premessa,  la  sospensione
dell'autorizzazione  all'immissione  in   commercio   potra'   essere
revocata  alle  condizioni  di  cui  all'allegato  IV  alla  medesima
decisione, ovvero ove il titolare dell'autorizzazione  all'immissione
in commercio fornisca opportune  prove  scientifiche  che  dimostrino
l'esistenza di un rapporto beneficio/rischio positivo del  medicinale
in qualsiasi indicazione.