Art. 2 
 
  La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio  del
medicinale «Pipemid» comporta il divieto  di  vendita  per  tutto  il
tempo della sua durata nonche' il divieto di utilizzo del  medicinale
e di smaltimento delle scorte, per l'intero periodo  di  vigenza  del
provvedimento di sospensione.