Art. 3 Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione europea, richiamata in premessa, la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio potra' essere revocata alle condizioni di cui all'allegato IV alla medesima decisione, ovvero ove il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisca opportune prove scientifiche che dimostrino l'esistenza di un rapporto beneficio/rischio positivo del medicinale in qualsiasi indicazione.