IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 25 che disciplina l'autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», ed in particolare l'art. 1, commi 49, 50, 51 e 52; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera f), che modifica il comma 2 lettera n) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ed in particolare gli articoli 45, 102 e 104; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014; Vista la delibera n. 8/15/CIR recante il «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito PNN) ed in particolare, nell'allegato A, l'art. 1 lettera n) e l'art. 22, comma 1, lettera e) e comma 7; Vista la delibera 17/17/CIR recante «Modifiche ed integrazioni del piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui alla delibera n. 8/15/CIR» e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'uso dei codici 455 di cui al sopracitato art. 22; Visto il Codice di autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche per fini benefici di utilita' sociale, redatto in data 23 luglio 2012, ai sensi dell'art. 22, comma 7, dell'allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, ai sensi dell'art. 30, comma 8, della delibera n. 26/08 CIR e successive modificazioni ed integrazioni e pubblicato sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono: a) fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica: l'impresa che in base ad autorizzazione generale fornisce al pubblico una rete o un servizio di comunicazione elettronica, in grado di gestire numerazioni del PNN, incuso quelle per la raccolta fondi; b) cliente: soggetto fruitore del servizio fornito dal gestore, tra i quali il servizio di raccolta fondi; c) servizio di raccolta fondi: le iniziative di raccolta di erogazioni liberali, effettuate anche in modo periodico o ricorrente, promosse dalle organizzazioni di cui all'art. 1, comma 49 della legge 4 agosto 2017, n. 124 tramite l'utilizzo di una numerazione permanente o temporanea e destinate esclusivamente allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali; d) risorsa di numerazione: la risorsa individuata dal PNN; e) organizzazioni destinatarie della numerazione: le ONLUS di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, le associazioni di promozione sociale registrate nell'apposito registro di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le associazioni e fondazioni riconosciute che svolgono le attivita' indicate nel predetto art. 10.