IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice
delle  comunicazioni   elettroniche»,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre  2003,  e
successive modificazioni, ed in particolare l'art. 25 che  disciplina
l'autorizzazione generale per le reti e i  servizi  di  comunicazione
elettronica; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza», ed in particolare l'art. 1, commi 49,  50,
51 e 52; 
  Visto il decreto legislativo  15  dicembre  2017,  n.  218  recante
recepimento  della  direttiva  2015/2366  relativa  ai   servizi   di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su  carta,  ed  in
particolare l'art. 2, comma 2, lettera f), che modifica  il  comma  2
lettera n) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  recante  Codice
del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma  2,  lettera  b)  della
legge 6 giugno 2016, n. 106 ed in particolare gli articoli 45, 102  e
104; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014; 
  Vista la delibera n. 8/15/CIR recante il «Piano di numerazione  nel
settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» e  successive
modificazioni ed integrazioni (di seguito  PNN)  ed  in  particolare,
nell'allegato A, l'art. 1 lettera n) e l'art. 22, comma 1, lettera e)
e comma 7; 
  Vista la delibera 17/17/CIR recante «Modifiche ed integrazioni  del
piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni  e
disciplina attuativa di cui alla delibera n. 8/15/CIR»  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in relazione all'uso dei codici 455 di
cui al sopracitato art. 22; 
  Visto il Codice  di  autoregolamentazione  per  la  gestione  delle
numerazioni utilizzate per le raccolte  fondi  telefoniche  per  fini
benefici di utilita' sociale, redatto in  data  23  luglio  2012,  ai
sensi dell'art.  22,  comma  7,  dell'allegato  A  alla  delibera  n.
8/15/CIR, ai sensi dell'art. 30, comma 8, della delibera n. 26/08 CIR
e successive modificazioni ed integrazioni e pubblicato sul sito  web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
  Sentiti  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono: 
    a) fornitore di reti  o  servizi  di  comunicazione  elettronica:
l'impresa che in base ad autorizzazione generale fornisce al pubblico
una rete o un servizio di  comunicazione  elettronica,  in  grado  di
gestire numerazioni del PNN, incuso quelle per la raccolta fondi; 
    b) cliente: soggetto fruitore del servizio fornito  dal  gestore,
tra i quali il servizio di raccolta fondi; 
    c) servizio di raccolta  fondi:  le  iniziative  di  raccolta  di
erogazioni liberali, effettuate anche in modo periodico o ricorrente,
promosse dalle organizzazioni di cui all'art. 1, comma 49 della legge
4  agosto  2017,  n.  124  tramite  l'utilizzo  di  una   numerazione
permanente o temporanea e destinate esclusivamente  allo  svolgimento
delle proprie attivita' istituzionali; 
    d) risorsa di numerazione: la risorsa individuata dal PNN; 
    e) organizzazioni destinatarie della numerazione: le ONLUS di cui
all'art. 10 del  decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460  e
successive  modificazioni,  le  associazioni  di  promozione  sociale
registrate nell'apposito registro di cui all'art.  7  della  legge  7
dicembre 2000, n. 383 e le associazioni e fondazioni riconosciute che
svolgono le attivita' indicate nel predetto art. 10.