Art. 2 Finalita' 1. Il presente decreto, in conformita' a quanto previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, disciplina le modalita' e i requisiti di accesso e fruizione delle erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che possono essere effettuate tramite credito telefonico. 2. A decorrere dalla data di operativita' del registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del terzo settore, il presente decreto trova applicazione nei confronti degli enti del terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.