Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
legge 4 agosto 2017, n. 124, disciplina le modalita' e i requisiti di
accesso  e  fruizione  delle  erogazioni  liberali   destinate   alle
organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'art.
10 del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.  460  e  successive
modificazioni, alle associazioni di promozione sociale  iscritte  nei
registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
al citato art. 10, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460, che possono essere effettuate tramite  credito
telefonico. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  operativita'  del  registro  unico
nazionale  del  terzo  settore  di  cui  all'art.  45   del   decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del terzo  settore,
il presente decreto trova applicazione nei confronti degli  enti  del
terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, del decreto legislativo  3
luglio 2017, n. 117, a condizione che le liberalita'  ricevute  siano
utilizzate per  lo  svolgimento  dell'attivita'  statutaria  ai  fini
dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche,  solidaristiche  e
di utilita' sociale.