Art. 3 Condizioni e limiti 1. Le erogazioni liberali di cui all'art. 1, comma 49, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono essere effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, in aggiunta ai servizi di comunicazione elettronica, per conto di un proprio utente e tramite l'utilizzo del credito telefonico dell'utente stesso, nel rispetto del Piano nazionale di numerazione e, per quanto riguarda le relative operazioni di pagamento, delle condizioni e dei limiti di valore stabiliti dall'art. 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dall'art. 1, comma 2), lettera f) del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. 2. Le erogazioni liberali di cui all'art. 1, comma 49, della legge 4 agosto 2017, n. 124 possono essere effettuate anche in modo periodico o ricorrente, con riferimento sia ad una specifica campagna di raccolta fondi, sia in genere alle attivita' istituzionali delle organizzazioni di cui all'art. 1, comma 49 della legge 4 agosto 2017, n. 124. Le raccolte fondi ricorrenti possono essere effettuate solo tramite l'utilizzo di una numerazione permanente di cui al PNN. 3. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non hanno l'obbligo di aderire alle iniziative di raccolta fondi ma, qualora decidano di aderirvi, sono tenuti al rispetto del presente decreto, del Piano nazionale di numerazione e del Codice di autoregolamentazione approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, valutando le richieste nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. 4. Le risorse di numerazioni destinate alle attivita' di raccolta fondi sono le numerazioni pubbliche disciplinate, a tal fine, dal Piano nazionale di numerazione. 5. L'organizzazione puo' richiede al fornitore di cui all'art. 1 lettera a) l'assegnazione di una numerazione di cui al comma 4 nel rispetto dei criteri, delle condizioni, dei tempi e dei costi fissate dal Codice di autoregolamentazione approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 6. Gli operatori che hanno sottoscritto il Codice di autoregolamentazione favoriscono la costituzione di un tavolo per il monitoraggio delle assegnazioni numeriche permanenti e delle modalita' di prestazione del servizio di raccolta fondi al fine di verificarne la fruibilita' e trasparenza, sia verso le organizzazioni di cui all'art. 1, comma 49 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sia verso i donatori, anche con riguardo alle relative spese e costi, proponendo le eventuali modifiche e integrazioni alle condizioni di prestazione del servizio. Al tavolo partecipa almeno un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, oltre ai rappresentanti delle associazioni e fondazioni maggiormente rappresentative del terzo settore che effettuato campagne di raccolta fondi in modo ricorrente. Per la partecipazione al predetto tavolo non e' prevista la corresponsione di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza, indennita' ed altri emolumenti altrimenti denominati. 7. Le numerazioni definite dal PNN per la raccolta fondi di cui al presente decreto, non possono essere utilizzate per sostenere iniziative promosse da organizzazioni che siano anche associazioni consumeristiche o partiti politici e movimenti di opinione, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, nonche' per promuovere iniziative a sostegno di persone fisiche.