Art. 3 
 
                         Condizioni e limiti 
 
  1. Le erogazioni liberali di cui all'art. 1, comma 49, della  legge
4 agosto 2017, n. 124, possono essere effettuate da un  fornitore  di
reti o servizi di comunicazione elettronica, in aggiunta  ai  servizi
di comunicazione elettronica,  per  conto  di  un  proprio  utente  e
tramite l'utilizzo del credito  telefonico  dell'utente  stesso,  nel
rispetto del Piano nazionale di numerazione e, per quanto riguarda le
relative operazioni di pagamento, delle condizioni e  dei  limiti  di
valore stabiliti dall'art.  2,  comma  2,  lettera  n),  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  come  modificato  dall'art.  1,
comma 2), lettera f) del decreto legislativo  15  dicembre  2017,  n.
218. 
  2. Le erogazioni liberali di cui all'art. 1, comma 49, della  legge
4 agosto 2017,  n.  124  possono  essere  effettuate  anche  in  modo
periodico o ricorrente, con riferimento sia ad una specifica campagna
di raccolta fondi, sia in genere alle attivita'  istituzionali  delle
organizzazioni di cui all'art. 1, comma 49 della legge 4 agosto 2017,
n. 124. Le raccolte fondi ricorrenti possono essere  effettuate  solo
tramite l'utilizzo di una numerazione permanente di cui al PNN. 
  3. I fornitori di reti o servizi di comunicazione  elettronica  non
hanno l'obbligo di aderire alle  iniziative  di  raccolta  fondi  ma,
qualora decidano di aderirvi, sono tenuti al  rispetto  del  presente
decreto,  del  Piano  nazionale  di  numerazione  e  del  Codice   di
autoregolamentazione approvato dall'Autorita' per le  garanzie  nelle
comunicazioni, valutando le richieste nel rispetto  dei  principi  di
trasparenza e non discriminazione. 
  4. Le risorse di numerazioni destinate alle attivita'  di  raccolta
fondi sono le numerazioni pubbliche disciplinate,  a  tal  fine,  dal
Piano nazionale di numerazione. 
  5. L'organizzazione puo' richiede al fornitore di  cui  all'art.  1
lettera a) l'assegnazione di una numerazione di cui al  comma  4  nel
rispetto dei criteri, delle condizioni, dei tempi e dei costi fissate
dal Codice di autoregolamentazione approvato  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni. 
  6.  Gli   operatori   che   hanno   sottoscritto   il   Codice   di
autoregolamentazione favoriscono la costituzione di un tavolo per  il
monitoraggio  delle  assegnazioni  numeriche   permanenti   e   delle
modalita' di prestazione del servizio di raccolta fondi  al  fine  di
verificarne la fruibilita' e trasparenza, sia verso le organizzazioni
di cui all'art. 1, comma 49 della legge 4 agosto 2017,  n.  124,  sia
verso i donatori, anche con riguardo alle  relative  spese  e  costi,
proponendo le eventuali modifiche e integrazioni alle  condizioni  di
prestazione   del   servizio.   Al   tavolo   partecipa   almeno   un
rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, del  Ministero
dell'economia e finanze e del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali e dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni,  oltre
ai  rappresentanti  delle  associazioni  e  fondazioni   maggiormente
rappresentative del terzo settore che effettuato campagne di raccolta
fondi in modo ricorrente. Per la partecipazione  al  predetto  tavolo
non e'  prevista  la  corresponsione  di  compensi,  rimborsi  spese,
gettoni  di  presenza,  indennita'  ed  altri  emolumenti  altrimenti
denominati. 
  7. Le numerazioni definite dal PNN per la raccolta fondi di cui  al
presente  decreto,  non  possono  essere  utilizzate  per   sostenere
iniziative promosse da organizzazioni che  siano  anche  associazioni
consumeristiche  o  partiti  politici  e   movimenti   di   opinione,
organizzazioni sindacali,  associazioni  di  categoria,  nonche'  per
promuovere iniziative a sostegno di persone fisiche.