IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20/11/2015 cosi' come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2018) 6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la misura 17 «Gestione del rischio»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 recante, in particolare, le norme per l'istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154; Visto il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito in legge n. 97 del 9 agosto 2018, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015, n. 59, e successive modificazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 giugno 2016, n. 141, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 e, in particolare, l'art. 16 che richiede l'adozione, sentite le regioni, delle procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori e per l'istituzione dell'Elenco dei soggetti gestori; Considerato il decreto ministeriale 31 gennaio 2019 che modifica il citato decreto 5 maggio 2016, per effetto delle modifiche introdotte al PSRN 2014-2020 a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2017/2393; Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 24 gennaio 2019; Ritenuto necessario stabilire le procedure per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti gestori dei Fondi di mutualizzazione in conformita' al disposto dell'art. 16 del citato decreto 5 maggio 2016, e successive modificazioni, e per la contestuale istituzione dell'Elenco corrispondente; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto e' adottato ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 5 maggio 2016, citato in premessa, e reca la disciplina in materia di riconoscimento e revoca dei soggetti gestori dei Fondi di mutualizzazione di cui agli articoli 36, 38, 39 e 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel testo modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393. 2. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni dettate dal decreto 5 maggio 2016 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, nel testo modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393.