Art. 3 Modalita' di riconoscimento dei soggetti gestori dei Fondi di mutualizzazione 1. Entro sessanta giorni dalla presentazione, le domande di cui all'art. 2 sono oggetto di controlli amministrativi volti, in particolare, a valutare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto 5 maggio 2016. 2. L'esito delle verifiche di cui al comma 1 e' comunicato al richiedente all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda. 3. In caso di esito positivo dell'istruttoria e' disposto il riconoscimento formale del richiedente in qualita' di soggetto gestore del Fondo. 4. In caso di esito negativo dell'istruttoria, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il richiedente puo' presentare istanza di riesame. L'esito dell'istruttoria di riesame, che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa, e' comunicato al richiedente entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Se il richiedente non presenta istanza di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo. 5. I soggetti gestori formalmente riconosciuti sono inseriti nell'Elenco di cui al successivo art. 4. 6. Non sono oggetto di riconoscimento i soggetti gestori di Fondi la cui durata sia inferiore a tre anni dalla data di presentazione della domanda.