Art. 4 
 
                     Elenco dei soggetti gestori 
                    dei Fondi di mutualizzazione 
 
  1. E'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo l'Elenco dei soggetti gestori dei
Fondi, costituito dalle seguenti Sezioni: 
    a) soggetti gestori dei Fondi per rischi climatici e sanitari; 
    b) soggetti gestori dei Fondi per la tutela del reddito; 
    c)  soggetti  gestori  dei  Fondi  per  la  tutela  del   reddito
settoriale. 
  2. L'Elenco di cui al comma 1 contiene gli elementi  identificativi
dei soggetti gestori che hanno chiesto ed ottenuto il  riconoscimento
di cui all'art. 3. A ciascun soggetto gestore  inserito  nell'Elenco,
e' assegnato un codice univoco di riconoscimento. 
  3. L'Elenco e' istituito in ambito SGR  e  pubblicato  sul  portale
SIAN. 
  4. Entro novanta giorni dal  riconoscimento  formale,  il  soggetto
gestore costituisce il proprio  Fascicolo  aziendale,  anche  per  il
tramite del CAA di appartenenza, e provvede all'informatizzazione  in
SGR dell'elenco degli agricoltori aderenti anche in aggiunta a quelli
indicati nella richiesta. 
  5.  L'Autorita'  competente,  l'AGEA  e  gli   organismi   pagatori
regionali provvedono  ad  assicurare  il  collegamento  dell'Anagrafe
delle aziende agricole, di cui all'art. 1 del decreto del  Presidente
della Repubblica 1 dicembre 1999, citato in  premessa,  con  l'elenco
dei soci dei Fondi di  mutualizzazione,  facilitando  l'aggiornamento
delle informazioni relative alla base  sociale  in  capo  ai  diversi
soggetti gestori.