Art. 4 Elenco dei soggetti gestori dei Fondi di mutualizzazione 1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo l'Elenco dei soggetti gestori dei Fondi, costituito dalle seguenti Sezioni: a) soggetti gestori dei Fondi per rischi climatici e sanitari; b) soggetti gestori dei Fondi per la tutela del reddito; c) soggetti gestori dei Fondi per la tutela del reddito settoriale. 2. L'Elenco di cui al comma 1 contiene gli elementi identificativi dei soggetti gestori che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 3. A ciascun soggetto gestore inserito nell'Elenco, e' assegnato un codice univoco di riconoscimento. 3. L'Elenco e' istituito in ambito SGR e pubblicato sul portale SIAN. 4. Entro novanta giorni dal riconoscimento formale, il soggetto gestore costituisce il proprio Fascicolo aziendale, anche per il tramite del CAA di appartenenza, e provvede all'informatizzazione in SGR dell'elenco degli agricoltori aderenti anche in aggiunta a quelli indicati nella richiesta. 5. L'Autorita' competente, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali provvedono ad assicurare il collegamento dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, citato in premessa, con l'elenco dei soci dei Fondi di mutualizzazione, facilitando l'aggiornamento delle informazioni relative alla base sociale in capo ai diversi soggetti gestori.