Art. 5 
 
                 Comunicazioni del soggetto gestore 
 
  1.  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  il  soggetto   gestore,
relativamente  all'anno  civile  precedente,  trasmette   per   posta
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di cui all'art. 2,  comma
6, la dichiarazione di cui all'Allegato 4 al presente decreto, da cui
risulti che non siano intervenuti cambiamenti in merito ai  requisiti
di cui all'art. 9 del decreto 5 maggio 2016. 
  2. La dichiarazione di cui al comma 1, redatta secondo  il  modello
di cui all'Allegato 5 al presente decreto, include l'elenco dei nuovi
soci e dei soci fuoriusciti dal Fondo nell'anno civile  precedente  a
quello della dichiarazione  stessa;  tale  elenco  e'  trasmesso  con
foglio elettronico. 
  3. Entro il 15  maggio  di  ogni  anno,  con  le  stesse  modalita'
previste al comma 1,  il  soggetto  gestore  trasmette  la  Relazione
sull'attivita' svolta e la rendicontazione dei movimenti in entrata e
in  uscita  che  interessano  l'attivita'  del  Fondo   relativamente
all'anno civile precedente. 
  4. Il soggetto gestore comunica, con le stesse  modalita'  previste
al comma 1, qualsiasi modifica allo  statuto  e  al  regolamento  del
Fondo entro  il  termine  di  dieci  giorni  dall'approvazione  della
modifica stessa. 
  5. Il soggetto gestore comunica, entro il termine di  dieci  giorni
dalla sottoscrizione del relativo contratto con l'Istituto di credito
e con le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma  1,  l'accensione  di
eventuali finanziamenti o mutui  finalizzati  alla  liquidazione  dei
pagamenti compensativi . La comunicazione, redatta  conformemente  al
modello di cui  all'Allegato  6  al  presente  decreto,  deve  essere
corredata della documentazione contabile  attestante  il  valore  del
capitale  presente  nel  Fondo  al  momento   della   richiesta   del
finanziamento  o  del  mutuo  e  di  una  copia  del   contratto   di
finanziamento o del mutuo dalla quale si evinca l'importo complessivo
del credito e la durata  del  piano  di  ammortamento,  comunque  non
superiore a sessanta mesi. 
  6. La mancata trasmissione delle comunicazioni di cui  al  presente
articolo  comporta  l'applicazione  di  sanzioni  proporzionali  alla
gravita' dell'inadempimento, fino all'esclusione dalle agevolazioni e
alla revoca del riconoscimento.