Art. 6 Inosservanza dei requisiti di riconoscimento e revoca 1. Il riconoscimento del soggetto gestore e' revocato nei casi in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 15 del decreto 5 maggio 2016. 2. Il riconoscimento del soggetto gestore puo' essere revocato nei casi in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 9, comma 6 e dall'art. 14, commi 2 e 3, del decreto 5 maggio 2016 nonche' dall'art. 5 del presente decreto. 3. Nei casi di cui al comma 2, entro sessanta giorni dall'accertamento e' data comunicazione per posta elettronica certificata (PEC) al soggetto gestore con indicazione delle azioni correttive da attuare ed i relativi termini di adozione. 4. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, il soggetto gestore provvede a trasmettere, con le modalita' di cui all'art. 5, la descrizione delle azioni che intende intraprendere e la tempistica di realizzazione. 5. A far data dalla comunicazione di cui al comma 3 e fino all'adozione delle relative azioni correttive e' sospesa la concessione di nuovi aiuti e sono, altresi', sospesi i pagamenti di eventuali contributi gia' concessi. 6. Il riconoscimento del soggetto gestore e' revocato se le azioni correttive non sono adottate entro i termini fissati nella comunicazione di cui al comma 3. 7. La revoca del riconoscimento di cui ai commi 1 e 6 comporta la contestuale cancellazione del soggetto gestore dalla sezione corrispondente dell'Elenco di cui all'art. 4. 8. Con decorrenza dalla data di revoca del riconoscimento del soggetto gestore, sono revocati eventuali contributi o benefici concessi e i contributi ancora da erogare non sono versati. I contributi gia' versati, non utilizzati dal Fondo per le finalita' di cui agli articoli 11 e 12 del decreto 5 maggio 2016 ed eventualmente non riutilizzati per gli stessi scopi, sono recuperati ai sensi della normativa di riferimento.