Art. 6 
 
        Inosservanza dei requisiti di riconoscimento e revoca 
 
  1. Il riconoscimento del soggetto gestore e' revocato nei  casi  in
cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 15 del decreto  5
maggio 2016. 
  2. Il riconoscimento del soggetto gestore puo' essere revocato  nei
casi in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 9,  comma
6 e dall'art. 14, commi 2 e 3, del  decreto  5  maggio  2016  nonche'
dall'art. 5 del presente decreto. 
  3.  Nei  casi  di  cui  al   comma   2,   entro   sessanta   giorni
dall'accertamento  e'  data  comunicazione  per   posta   elettronica
certificata (PEC) al soggetto gestore con  indicazione  delle  azioni
correttive da attuare ed i relativi termini di adozione. 
  4. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione  di  cui
al comma 3, il  soggetto  gestore  provvede  a  trasmettere,  con  le
modalita' di cui all'art. 5, la descrizione delle azioni che  intende
intraprendere e la tempistica di realizzazione. 
  5. A far data  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  3  e  fino
all'adozione  delle  relative  azioni  correttive   e'   sospesa   la
concessione di nuovi aiuti e sono, altresi', sospesi i  pagamenti  di
eventuali contributi gia' concessi. 
  6. Il riconoscimento del soggetto gestore e' revocato se le  azioni
correttive  non  sono  adottate  entro  i   termini   fissati   nella
comunicazione di cui al comma 3. 
  7. La revoca del riconoscimento di cui ai commi 1 e 6  comporta  la
contestuale  cancellazione  del  soggetto   gestore   dalla   sezione
corrispondente dell'Elenco di cui all'art. 4. 
  8. Con decorrenza dalla  data  di  revoca  del  riconoscimento  del
soggetto gestore,  sono  revocati  eventuali  contributi  o  benefici
concessi e i  contributi  ancora  da  erogare  non  sono  versati.  I
contributi gia' versati, non utilizzati dal Fondo per le finalita' di
cui agli articoli 11 e 12 del decreto 5 maggio 2016 ed  eventualmente
non riutilizzati per gli stessi scopi, sono recuperati ai sensi della
normativa di riferimento.