Art. 10 
 
               Modalita' di revoca del cofinanziamento 
 
  1. La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle  seguenti
modalita': 
    a) nel caso in cui  la  Commissione,  nell'ambito  della  propria
attivita' di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi,
constati il verificarsi di una delle condizioni  di  revoca  previste
dal precedente art. 9 procede a chiedere ai soggetti beneficiari  del
cofinanziamento i  chiarimenti  ritenuti  necessari  e  che  dovranno
essere in ogni  caso  presentati  all'attenzione  della  Commissione,
stabilendo contestualmente i termini perentori del riscontro; 
    b) la Commissione, successivamente all'esame della documentazione
trasmessa dal soggetto beneficiario e delle eventuali controdeduzioni
da questi fornite, formula al Ministero pareri e proposte  in  merito
alla eventuale revoca; 
    c) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sulla base del parere e le proposte della Commissione,  procede,  con
proprio  decreto,  alla  revoca  del  cofinanziamento,  definendo  le
modalita' e i tempi per il recupero delle  somme  eventualmente  gia'
erogate, nonche' il calcolo degli  interessi  da  determinarsi  sulla
scorta delle disposizioni vigenti della contabilita' di  Stato  e  di
quanto  altro  determinato  dall'Amministrazione  al  momento   della
revoca.