Art. 4 
 
           Progetti ammessi al cofinanziamento con riserva 
 
  1.  Sulla  base  della  graduatoria  definitiva  degli   interventi
approvata dalla Commissione (Allegato A del presente decreto) e della
proposta di Piano triennale e relativo  Allegato  1  formulata  dalla
Commissione,  sono  altresi'  inseriti  nel  Piano  ed   ammessi   al
cofinanziamento con riserva, subordinatamente alla disponibilita'  di
ulteriori risorse, i progetti riportati in 3ª Fase  nell'Allegato  B,
con indicato il punteggio ottenuto e l'importo del cofinanziamento  a
cui sono stati ammessi con riserva: 
    3ª Fase: 
      progetti contrassegnati dal n. 36 al  n.  80  nell'Allegato  B,
ammessi  al  cofinanziamento  con   riserva   subordinatamente   alla
disponibilita' di ulteriori risorse; 
  2. Con riferimento a  tali  progetti,  l'ammissione  definitiva  al
cofinanziamento avverra'  solo  previa  disponibilita'  di  ulteriori
risorse (oltre quelle eventualmente non  assegnate  nelle  precedenti
fasi del presente Piano), ivi comprese eventuali  ulteriori  economie
derivanti sia dai precedenti Piani sia dal presente Piano,  ai  sensi
del  successivo  art.  11,  comma  1.  La  ammissione  definitiva  e'
formalizzata dal  MIUR  con  apposita  comunicazione  indirizzata  ai
soggetti interessati.