Art. 8 Nulla osta della Commissione e stipula della Convenzione MIUR/Beneficiario 1. La documentazione di cui al precedente art. 7 e' esaminata dalla Commissione che: in caso di valutazione negativa relativa alla immediata cantierabilita' dell'intervento o di mancata coerenza del progetto esecutivo con il progetto definitivo, propone al MIUR l'esclusione dal cofinanziamento; in caso di valutazione positiva relativa all'immediata realizzabilita' dell'intervento ed alla coerenza del progetto esecutivo con il progetto definitivo, esprime al MIUR il nulla osta per la successiva stipula della convenzione di cui al comma 1, dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 937/2016. 2. La convenzione deve essere stipulata, a pena di esclusione, entro e non oltre sessanta giorni (naturali e consecutivi) dalla comunicazione con la quale il MIUR, acquisito il nulla osta da parte della Commissione, invita il beneficiario alla stipula. Alla stipula della convenzione seguira' l'adozione del decreto direttoriale di approvazione della convenzione stessa e di assegnazione del cofinanziamento, che sara' inviata ai competenti organi di controllo per la relativa registrazione. 3. I lavori per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A1), B) del decreto ministeriale n. 937/2016 devono essere iniziati, pena la revoca del cofinanziamento, entro e non oltre duecentoquaranta giorni (naturali e consecutivi) successivi alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto direttoriale di cui al precedente comma 2. Per i lavori relativi agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A) del decreto ministeriale n. 937/2016 il termine di cui sopra puo' essere prorogato fino al 30 settembre successivo. 4. Per la tipologia di interventi di cui alla lettera C) dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 937/2016, il beneficiario, entro e non oltre centoventi giorni (naturali e consecutivi) successivi alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto direttoriale di cui al precedente comma 2, dovra' stipulare l'atto di acquisto, pena la revoca del cofinanziamento. 5. La data di inizio dei lavori puo' essere posticipata rispetto al termine indicato nel precedente comma 3 solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volonta' e responsabilita' del soggetto proponente, valutati insindacabilmente dalla Commissione. In tali casi la Commissione, preso atto della sussistenza dei presupposti, stabilisce in via eccezionale nuovi termini perentori a pena di revoca del cofinanziamento. 6. Ai sensi dell'art. 7, comma 17, del decreto ministeriale n. 937/2016, la gara di appalto degli arredi e delle attrezzature, ove prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, pena la revoca del cofinanziamento degli stessi, entro e non oltre centottanta giorni (naturali e consecutivi) prima del termine dei lavori previsto dal contratto in essere. 7. Ai sensi dell'art. 7, comma 18, del decreto ministeriale n. 937/2016, al fine di garantire la tempestiva fruizione della struttura, la gara di appalto per l'eventuale affidamento di gestione, ove prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, a pena di riduzione del 15% del cofinanziamento, entro e non oltre centottanta giorni (naturali e consecutivi) prima del termine dei lavori previsto dal contratto in essere.