IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  concernente  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed  in
particolare, l'art. 3, comma 18; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il Piano  nazionale  per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e  la  tutela
della  risorsa  ambientale,  il  quale,  tra  l'altro  prevede   che,
relativamente alle misure emergenziali di  cui  all'azione  2  (Piano
emergenza dissesto),  «il  sotto-piano  di  azione  di  contrasto  al
rischio  idrogeologico   determinato   da   calamita'   naturali   e'
prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture  e  delle  infrastrutture  danneggiate,
gia' posta in essere con  le  procedure  definite  con  le  ordinanze
adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019 - 2021»; 
  Visto l'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con
cui e' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019  e
di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021  «al  fine
di permettere l'immediato avvio  e  la  realizzazione  nell'arco  del
triennio   2019   -   2021   degli   investimenti    strutturali    e
infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d)  ed
e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente
alla  mitigazione  del  rischio  idraulico  e  idrogeologico  nonche'
all'aumento   del   livello   di   resilienza   delle   strutture   e
infrastrutture  individuate  dai  rispettivi   Commissari   delegati,
nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri  di
dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla  data  di
entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla
stessa data lo stato di emergenza sia  terminato  da  non  oltre  sei
mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1,  secondo  periodo,
del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»; 
  Visto l'art. 1, comma 1029, della citata legge n. 145 del 2018,  il
quale prevede che, per le finalita' di cui al comma 1028, e' istituto
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno  2019  e
di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021  e  che
dette risorse sono trasferite al bilancio autonomo  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri in apposito fondo del  Dipartimento  della
protezione civile; 
  Considerato che il suddetto art. 1, comma  1029,  prevede  altresi'
che con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,  dette
risorse sono assegnate ai  commissari  delegati  ovvero  ai  soggetti
responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Tenuto conto che, ai sensi del  citato  art.  1,  comma  1028,  gli
investimenti  sono   realizzati   secondo   le   modalita'   previste
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
558 del 15 novembre 2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 15 novembre 2018, n. 558, recante: «Primi interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici  che  hanno   interessato   Calabria,   Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana,  Sardegna,
Siciliana, Veneto e delle Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018»; 
  Viste le ricognizioni dei fabbisogni ulteriori rispetto alle  somme
stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 15  novembre
2018,  comunicate  al  Dipartimento  della  protezione   civile   dai
commissari delegati e dalle province autonome ai  sensi  dell'art.  3
della citata ordinanza n. 558/2018, in particolare per interventi  di
cui alle  lettere  b)  e  d)  dell'art.  25,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018; 
  Viste le ricognizioni per danni  alle  strutture  e  infrastrutture
pubbliche,  al  patrimonio  abitativo  privato   e   alle   attivita'
economiche  e  produttive  determinati  dagli  eventi   meteorologici
avversi dell'ottobre e novembre  2018,  comunicate  dalle  regioni  e
dalle province autonome ai fini della richiesta di accesso  al  Fondo
di solidarieta' dell'Unione europea; 
  Viste le ricognizioni dei fabbisogni di cui all'art. 25,  comma  2,
lettera e) del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  nonche'
delle esigenze ulteriori per interventi di cui alla  lettera  d)  del
medesimo  comma,  comunicate  dai  commissari  delegati  nominati  in
relazione a stati di emergenza ancora vigenti o chiusi da non piu' di
sei mesi, di cui alle  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, n. 437 del 16 febbraio 2017, n. 441 del  21  marzo
2017, n. 473 del 4 agosto 2017, n. 481 dell'11 settembre 2017, n. 467
del 16 giugno 467, n. 482 del  20  settembre  2017,  n.  485  del  12
ottobre 2017, n. 492 del 29 novembre 2017, n. 511 del 7  marzo  2018,
n. 503 del 26 gennaio 2018, n. 507 del 16 febbraio 2018, n.  533  del
19 luglio 2018, n. 534 del 25 luglio 2018, n. 545  del  18  settembre
2018; 
  Considerata, altresi',  la  necessita'  di  consentire  l'immediato
avvio degli  investimenti  strutturali  e  infrastrutturali,  per  la
mitigazione del rischio idraulico e  idrogeologico  e  per  l'aumento
della  resilienza  delle  strutture  e  infrastrutture,   individuati
all'interno delle predette ricognizioni dei fabbisogni; 
  Considerato che la realizzazione  dell'insieme  degli  investimenti
volti  a  incrementare  la  resilienza  delle   strutture   e   delle
infrastrutture anche private costituisce condizione necessaria per il
superamento dell'emergenza attraverso l'attuazione  coordinata  delle
misure volte a rimuovere gli  ostacoli  alla  ripresa  delle  normali
condizioni di vita e di lavoro, ai sensi dell'art. 2,  comma  7,  del
decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018; 
  Considerato che gli stati di emergenza ancora in corso alla data di
entrata in vigore della richiamata legge 31 dicembre 2018, n. 145,  e
quelli terminati da non oltre sei mesi dal predetto  termine,  per  i
quali i commissari delegati nominati in forza di ordinanze  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile e le province autonome hanno
comunicato  al  Dipartimento  della  protezione   civile   fabbisogni
ulteriori, rispetto a quelli  gia'  stanziati  con  le  delibere  del
Consiglio dei ministri relative ai medesimi stati di emergenza,  sono
elencati nella tabella A allegata al presente decreto; 
  Ravvisata la necessita' di assegnare ai commissari delegati e  alla
Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano,   ovvero   ai   soggetti
responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, le risorse finanziarie di cui all'art.  1,  comma
1028,  della  citata  legge  31  dicembre  2018,  n.  145,  in   modo
proporzionale rispetto ai fabbisogni comunicati da ciascuna regione e
provincia autonoma; 
  Ritenuto, altresi', necessario individuare i criteri e le modalita'
con cui i commissari  delegati  e  le  province  autonome,  ovvero  i
soggetti responsabili di  cui  all'art.  26,  comma  1,  del  decreto
legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  provvedono  a  riconoscere  i
contributi di cui all'art. 25, comma  2,  lettera  e),  del  medesimo
decreto legislativo, finalizzati esclusivamente alla mitigazione  del
rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello  di
resilienza delle strutture e delle infrastrutture,  anche  in  favore
dei soggetti privati o titolari di attivita'  produttive  danneggiati
dagli eventi calamitosi di tipo idraulico  ed  idrogeologico  di  cui
all'allegato A al presente decreto; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50; 
  Visto, in particolare, l'art. 11 del  citato  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che prevede  l'obbligo
degli Stati  membri  di  presentare  alla  Commissione  UE  relazioni
annuali sulle spese relative agli aiuti di Stato; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  formulata  con  nota  del  27
febbraio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le tabelle A e B costituiscono parte  integrante  e  sostanziale
del presente decreto. 
  2. Al fine di  provvedere  tempestivamente  alla  realizzazione  di
investimenti  strutturali  ed   infrastrutturali   finalizzati   alla
mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento
del livello di resilienza delle strutture  e  infrastrutture  colpite
dagli eventi calamitosi elencati nella tabella A allegata al presente
decreto, le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, commi  1028  e
1029 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono  assegnate  ai
commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui  all'art.
26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in maniera
proporzionale rispetto alle ricognizioni  dei  fabbisogni  citate  in
premessa, nei limiti di importo  indicati,  per  ciascuna  regione  e
provincia autonoma, nella tabella B allegata al presente decreto.