Art. 2 
 
  1. Per la realizzazione degli investimenti di cui  all'art.  1  sul
patrimonio pubblico, ricompresi nel  sotto-piano  dell'azione  2  del
Piano nazionale per la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  il
ripristino e  la  tutela  della  risorsa  ambientale,  richiamato  in
premessa, nel limite delle somme  indicate  per  ciascun  anno  nella
tabella B allegata al presente decreto,  i  soggetti  individuati  ai
sensi dell'art. 1 predispongono, entro venti giorni  dalla  data  del
presente provvedimento, per la prima annualita' e, per le  annualita'
successive entro il 31  gennaio  di  ciascun  anno,  un  Piano  degli
investimenti da realizzare nei limiti  delle  risorse  assegnate  per
annualita', da  sottoporre  all'approvazione  del  Capo  Dipartimento
della  protezione  civile.  Detto  Piano  puo'  formare  oggetto   di
rimodulazione  in   corso   d'opera,   in   relazione   ad   esigenze
straordinarie, nei limiti della quota parte delle  risorse  assegnate
per ciascuna annualita' ai soggetti di cui al primo  periodo,  previa
autorizzazione del Capo Dipartimento della protezione civile. 
  2. A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1, al fine
di consentire l'avvio immediato degli investimenti,  si  provvede  al
trasferimento, a favore di ciascun soggetto di cui all'art. 1, del 30
per cento dell'importo indicato, relativamente alla prima annualita',
nella tabella B allegata al presente  decreto.  Le  restanti  risorse
sono trasferite, per ciascuna annualita', in relazione allo stato  di
avanzamento dei lavori. 
  3. Nell'ipotesi di mancata stipula  dei  contratti  di  affidamento
degli interventi di cui al presente decreto, si provvede entro il  30
settembre di ciascuna annualita' mediante decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Capo  Dipartimento  della
protezione civile, alla assegnazione delle risorse non utilizzate  in
favore dei soggetti di cui al comma 1 che documentino di aver avviato
almeno il 70 per cento degli investimenti previsti nel piano e che ne
garantiscano l'impiego entro  il  31  dicembre  di  ogni  annualita',
mediante rideterminazione del riparto di cui alla tabella B. 
  4. Per gli investimenti di valore  superiore  alla  soglia  di  cui
all'art. 35, comma 2, lettera  a),  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere  finanziata  anche  la
sola progettazione da realizzare nell'anno 2019. 
  5. Gli investimenti di cui al presente decreto sono attuati con  le
modalita' di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione
civile del 15 novembre 2018, n. 558.