Art. 3
1. Per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di
cui all'art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del
rischio idraulico ed idrogeologico nonche' all'aumento del livello di
resilienza delle strutture di proprieta' privata interessate dagli
eventi rientranti nell'allegato A, nel limite delle somme indicate
nell'allegato B, i commissari delegati, ovvero i soggetti
responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n.
1 del 2018, provvedono sulla base di propri provvedimenti, secondo i
criteri e le modalita' di cui al presente articolo.
2. I finanziamenti sono concessi nei limiti percentuali ed entro i
massimali indicati al comma 4 e sono destinati a investimenti
relativi:
a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
b) alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni
distrutte, costruendo o acquistando una nuova unita' abitativa in
altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in
sito non sia possibile:
1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti
urbanistici vigenti;
2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali,
alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui
all'art. 5, non risultino programmati e finanziati interventi di
rimozione dei predetti fattori di rischio;
c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere
e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti
comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o
distrutti a seguito dell'evento calamitoso.
3. Per le abitazioni danneggiate i finanziamenti di cui al comma 2
sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art. 3,
comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi
a strutture ed impianti attestati nella perizia di cui all'art. 5. I
finanziamenti sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti
comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali
adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel
computo estimativo della perizia di cui all'art. 5. Le eventuali
migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del
finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella
predetta perizia.
4. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi come
di seguito indicato:
a) per gli investimenti di cui al comma 1:
I. all'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento
calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il
finanziamento e' concesso fino all'80% del valore indicato nella
perizia asseverata di cui all'art. 5, e comunque nel limite massimo
di 150.000,00 euro;
II. all'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento
calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del
proprietario, il finanziamento e' concesso fino al 50% del valore
indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, e comunque nel
limite massimo di 150.000,00 euro;
III. alle parti comuni di un edificio residenziale, il
finanziamento e' concesso fino all'80% del valore indicato nella
perizia asseverata di cui all'art. 5 se nell'edificio risulta, alla
data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un
proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato
valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori,
etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa
previdenziale e IVA), e' ammissibile a finanziamento nel limite del
10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori
di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata prevista
all'art. 5, fermi restando i massimali ivi indicati;
c) nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in
caso di delocalizzazione, e' concesso un finanziamento da
determinarsi applicando, sul valore indicato nella perizia asseverata
di cui all'art. 5, una percentuale:
i. fino all'80% per l'unita' destinata, alla data dell'evento
calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel
limite massimo di 187.500,00 euro;
ii. fino al 50% per l'unita' destinata, alla data dell'evento
calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del
proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
Per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o
delocalizzare e', inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a
10.000,00 euro;
d) per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse
e' precondizione per l'accesso al finanziamento e sull'area di sedime
e' posto il vincolo temporaneo di inedificabilita'. Tale vincolo
temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti
urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.
5. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di
contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per
le medesime finalita', a detto indennizzo e/o altro contributo si
somma il finanziamento di cui al presente articolo fino alla
concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal
caso il finanziamento e' integrato con una ulteriore somma pari ai
premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.